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Sez. 1, Sentenza n. 7356 del 21/03/2000 Ud. (dep. 23/06/2000) Rv. 216270 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - SOGGETTI DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - DIFENSORE DELL'IMPUTATO | Ricorso avverso sentenza contumaciale proposto senza mandato specifico - Inammissibilità - Abrogazione successiva della disposizione che prevede il mandato - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2000-03-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/216270-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - SOGGETTI DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - DIFENSORE DELL'IMPUTATO

È inammissibile l'impugnazione (nella specie ricorso per cassazione) avverso sentenza contumaciale proposta, prima dell'entrata in vigore della legge n. 479 del 1999, da difensore sprovvisto di mandato speciale, a nulla rilevando che, nelle more della sua definizione, tale mandato non sia più necessario, a norma dell'art. 46 di detta legge, in quanto quella disposizione non può spiegare effetti su atti processuali legittimamente compiuti, in virtù del principio "tempus regit actum".

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 571 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 571 com. 3, Legge 16/12/1999 num. 479 art. 46

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)