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Sez. 5 - , Sentenza n. 28060 del 24/11/2017 (Rv. 646225 - 02)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE | - Processo verbale di constatazione - Efficacia probatoria – Natura dei fatti da esso accertati – Differenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-11-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/646225-02

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE

In tema di accertamenti tributari, il processo verbale di constatazione assume un valore probatorio diverso a seconda della natura dei fatti da esso attestati, potendosi distinguere al riguardo un triplice livello di attendibilità: a) il verbale è assistito da fede privilegiata, ai sensi dell'art. 2700 c.c., relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese; b) quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi — e dunque anche del contenuto di documenti formati dalla stessa parte e/o da terzi — esso fa fede fino a prova contraria, che può essere fornita qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni; c) in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, esso costituisce comunque elemento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi, potendo essere disatteso solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, fino a querela di falso, che quei documenti sono comunque stati esaminati dall'agente verificatore. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto il riferimento contenuto nel processo verbale, sia pure non specifico e analitico, al contenuto di documenti comunque conoscibili dal soggetto sottoposto a verifica, quali le bolle di accompagnamento della merce da lui acquistata, elemento di prova, seppure non assistito da fede privilegiata, idoneo a suffragare le conclusioni in base ad essi raggiunte dai verificatori, non risultando specifiche contestazioni sollevabili dal contribuente all'atto della verifica).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 52, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 33 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)