Sez. L, Sentenza n. 8256 del 07/11/1987 (Rv. 455863 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PASSAGGIO DAL RITO ORDINARIO AL RITO SPECIALE - PRECLUSIONI GIÀ VERIFICATESI - PERMANENZA - PROPOSIZIONE DI DOMANDE NUOVE GIÀ PRECLUSE PER MANCATA ACCETTAZIONE DEL CONTRADDITORIO - INAMMISSIBILITÀ.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PASSAGGIO DAL RITO ORDINARIO AL RITO SPECIALE - PRECLUSIONI GIÀ VERIFICATESI - PERMANENZA - PROPOSIZIONE DI DOMANDE NUOVE GIÀ PRECLUSE PER MANCATA ACCETTAZIONE DEL CONTRADDITORIO - INAMMISSIBILITÀ.*
Il passaggio dal rito ordinario al rito speciale, a seguito della entrata in vigore della legge 11 agosto 1973, n. 533 (artt. 20 della stessa legge e 426 cod. proc. civ. nuovo testo), non elimina le preclusioni già verificatesi nell'anteriore corso della causa nei modi ordinari, sicché la eventuale integrazione degli Atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti di cancelleria (cui fa riferimento la seconda delle norme citate) non consente alle parti la proposizione di domande nuove già irrimediabilmente precluse in conseguenza di una mancata accettazione espressa del contraddittorio in ordine ad esse. (Conf 6209/81, mass n 416986).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 426 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)