Sez. 3, Sentenza n. 4334 del 04/12/2025 Ud. (dep. 03/02/2026) Rv. 289134-01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA' IN ATTI - FALSITA' IDEOLOGICA | Dichiarazioni patrimoniali rese dall'imputato ex art. 21 disp. att. cod. proc. pen. - Obbligo di rappresentazione della situazione reddituale - Esclusione - Conseguenze - Ragioni - Fattispecie.
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA' IN ATTI - FALSITA' IDEOLOGICA
In tema di delitti contro la fede pubblica, la dichiarazione concernente i beni patrimoniali, richiesta all'imputato ai sensi dell'art. 21 disp. att. cod. proc. pen., assolve a una funzione esclusivamente conoscitiva, volta a delinearne la condizione personale ed economico-sociale e non integra un obbligo di rappresentazione della situazione reddituale in senso tecnico, sicché le informazioni rese non sono assimilabili alle autodichiarazioni previste da discipline speciali per l'accesso a benefici economici. (In applicazione del principio, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso volto a contestare il mendacio finalizzato all'ottenimento del reddito di cittadinanza, fondato sulla dedotta inutilizzabilità delle dichiarazioni rese in sede di identificazione ai sensi dell'art. 21 disp. att. cod. proc. pen. per omissione degli avvisi ex art. 64, comma 3, cod. proc. pen., alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 111 del 2023).
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 64 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 21, Decreto Legge 28/01/2019 num. 4 art. 7 com. 1 CORTE COST., Legge 28/03/2019 num. 26 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)