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Semplificazione delle procedure dei concorsi di accesso alle carriere e categorie del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, modificazione dei ruoli organici del personale operaio dell'Amministrazione stessa e modifiche alla legge 14 novembre 1967, n. 1095

Testo in vigore al

Art. 10

1. I componenti delle commissioni esaminatrici nel concorsi per l'assunzione del personale impiegatizio possono, fatta eccezione per il presidente, essere scelti fra il personale in quiescenza di corrispondente qualifica.

Art. 11

1. Le commissioni esaminatrici per i concorsi per l'assunzione di personale impiegatizio delle carriere direttive, di concetto, esecutive, sia tecniche che amministrative, ed ausiliaria di vigilanza e di anticamera, nonche' per i concorsi di passaggio di carriera previsti dagli articoli 16, 21 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sono cosi' costituite:

  1. a) Carriera direttiva - ruolo del personale tecnico:

    1. 1) da un consigliere di Stato, che presiede la commissione, e da quattro membri, dei quali almeno uno docente universitario di materie previste dal programma e gli altri funzionari dell'amministrazione, aventi qualifica non inferiore a quella di ispettore capo aggiunto o direttore di stabilimento aggiunto.

2. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato dell'amministrazione che riveste qualifica non inferiore a quella di ispettore.

  1. b) Carriera direttiva - ruolo del personale amministrativo:

    1. 1) da un consigliere di Stato, che presiede la commissione, e da quattro membri, dei quali almeno uno docente universitario di materie previste dal programma e gli altri funzionari dell'amministrazione, aventi qualifica non inferiore a quella di ispettore capo aggiunto del personale amministrativo.

3. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato dell'amministrazione che riveste qualifica non inferiore a quella di ispettore.

  1. c) Carriera di concetto - ruolo tecnico del personale dell'esercizio:

    1. 1) da un funzionario dell'amministrazione con qualifica non inferiore a quella di dirigente superiore tecnico, che presiede la commissione;

    2. 2) da un professore di scuola secondaria superiore di materie previste dal programma;

    3. 3) da tre funzionari dell'amministrazione, di cui due con qualifica non inferiore a quella di ispettore capo aggiunto o direttore di stabilimento aggiunto del personale tecnico e uno con qualifica non inferiore a quella di ispettore capo aggiunto del personale amministrativo.

4. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato dell'amministrazione che riveste qualifica non inferiore a quella di ispettore o revisore.

  1. d) Carriera di concetto - ruolo amministrativo del personale dell'esercizio:

    1. 1) da un funzionario dell'amministrazione con qualifica non inferiore a quella di dirigente superiore amministrativo, che presiede la commissione;

    2. 2) da un professore di scuola secondaria superiore di materie previste dal programma;.

    3. 3) da tre funzionari dell'amministrazione, che rivestono qualifica non inferiore a quella di ispettore capo aggiunto del personale amministrativo.

5. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato dell'amministrazione che riveste qualifica non inferiore a quella di ispettore o revisore.

  1. e) Carriera di concetto - ruolo degli interpreti traduttori:

    1. 1) da un dirigente superiore tecnico o amministrativo dell'amministrazione, che presiede la commissione;

    2. 2) da tre membri, dei quali almeno uno professore di lingue estere di scuola media superiore e gli altri funzionari dell'amministrazione con qualifica non inferiore a quella di ispettore capo aggiunto o direttore di stabilimento aggiunto.

6. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato dell'amministrazione che riveste qualifica non inferiore a quella di ispettore o revisore.

  1. f) Carriera esecutiva - ruoli tecnico e amministrativo del personale dell'esercizio:

    1. 1) da un funzionario dell'amministrazione con qualifica non inferiore a quella di ispettore capo aggiunto o direttore di stabilimento aggiunto, che presiede la commissione;

    2. 2) da tre funzionari dell'amministrazione con qualifica non inferiore a quella di ispettore superiore o vice direttore di stabilimento.

7. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato dell'amministrazione che riveste qualifica non inferiore a quella di ispettore o revisore.

  1. g) Carriera esecutiva - ruolo del personale di dattilografia; carriera ausiliaria di anticamera e carriera del personale dell'esercizio di vigilanza:

    1. 1) da un funzionario dell'amministrazione con qualifica non inferiore a quella di ispettore capo aggiunto o direttore di stabilimento aggiunto, che presiede la commissione;

    2. 2) da due funzionari dell'amministrazione, che rivestono qualifica non inferiore a quella di ispettore superiore o vice direttore di stabilimento.

8. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato dell'amministrazione che riveste qualifica non inferiore a quella di ispettore o revisore.

Art. 13

1. In relazione alle imprescindibili esigenze di servizio ricorrenti presso propri uffici, opifici o stabilimenti, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato puo' utilizzare in mansioni di anticamera, di vigilanza o scrittura il personale operaio che a tali mansioni era adibito o era stato adibito prima dell'entrata in vigore della legge 13 maggio 1975, n. 157.

2. Di tale facolta' l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato potra' avvalersi fino al 31 dicembre 1978.

Art. 14

1. Per gli acquisti all'estero di tabacchi greggi, articoli, materiali e macchine occorrenti per la produzione di tabacchi lavorati e per gli acquisti di materiali e macchine occorrenti per la produzione, la raccolta e la lavorazione dei sali, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato potra' assumere i relativi impegni di spesa a carico del proprio bilancio al momento del pagamento delle forniture.

Art. 15

1. Per far fronte alle particolari, rilevanti esigenze organizzative, di produzione e di commercializzazione dei generi di monopolio, determinate dal diverso regime in cui l'Amministrazione autonoma dei monopoli opera attualmente, in armonia con le direttive comunitarie, nonche' degli adempimenti connessi alle fasi di armonizzazione fiscale delle tariffe, e fino a quando non sara' data attuazione alla riforma dell'amministrazione e comunque non oltre la data del 31 dicembre 1979, le prestazioni effettivamente rese oltre l'orario di obbligo dal personale dirigente, in servizio presso l'amministrazione medesima, possono essere compensate, in deroga a norme vigenti, anche con le modalita' ed i criteri di cui agli articoli 2 e 3 della legge 3 luglio 1970, n. 483.

2. Il compenso di cui al precedente comma, ragguagliato a mese, si aggiunge, fino al 30 settembre 1978, al trattamento previsto dall'articolo 4, comma primo, della legge 27 dicembre 1973, n. 851.

3. Fermi restando le modalita' ed i criteri di attribuzione e di erogazione previsti dalla legge 3 luglio 1970, n. 483 e successive modificazioni, il premio per l'incremento del rendimento industriale viene determinato in favore del restante personale che presta effettivo servizio presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, a norma dell'articolo 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382.

Art. 16

1. All'onere annuo derivante dall'applicazione del precedente articolo 15, valutato complessivamente in lire 984 milioni, si fara' fronte, per l'anno finanziario 1977, mediante corrispondente riduzione, complessivamente di pari importo, dei capitoli 104, 110 e 111 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per il medesimo anno finanziario.

2. Al maggior onere derivante dalle eventuali ulteriori rideterminazioni delle misure del premio per l'incremento del rendimento industriale, si fara' fronte, nell'anno finanziario 1977, con l'aumento dello stanziamento dei capitoli 110 e 111 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, per il medesimo anno finanziario, cui dovranno corrispondere, sui capitoli 191, 193 e 228, riduzioni di pari importo complessivo.

3. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 18

1. L'articolo 2 della legge 14 novembre 1967, n. 1095, e' sostituito dal seguente:
"Possono, a seguito di conforme richiesta dei loro titolari, osservare il riposo festivo in giornata feriale, su disposizione dell'ispettorato compartimentale dei monopoli, sentita l'autorita' comunale e le organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative su base nazionale:
1) le rivendite site in comuni con meno di 10 mila abitanti;
2) le rivendite site in localita' di cura, soggiorno e turismo;
3) le rivendite speciali site in stazioni ferroviarie, marittime, aeroporti e campi sportivi.
Le rivendite abbinate ad esercizi che svolgono attivita' per le quali e' previsto l'obbligo di chiusura in giorno diverso dalla domenica, osservano la chiusura nello stesso giorno anche per l'attivita' di rivendita di generi di monopolio.
I patentini osservano il turno di riposo settimanale degli esercizi ai quali sono abbinati".

Art. 19

1. Le rivendite di generi di monopolio possono effettuare un periodo di chiusura per ferie di giorni venti consecutivi, secondo le disposizioni che saranno emanate dall'ispettorato compartimentale dei monopoli competente per territorio, in modo da assicurare il servizio, sentita l'autorita' comunale e le organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative su base nazionale.

2. Tale periodo di chiusura, su richiesta del rivenditore interessato, potra' essere portato a trenta giorni.

Art. 20

1. La installazione di distributori automatici di sigarette e' ammessa, oltre che da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli, solo dai rivenditori di generi di monopolio:

  1. 1) all'esterno delle rivendite e nelle loro immediate adiacenze;

  2. 2) su conforme autorizzazione dell'ispettorato compartimentale, all'interno di pubblici esercizi siti nella zona di influenza commerciale della rivendita, in alternativa al rilascio di un patentino nei casi in cui sussistano le condizioni previste dalla legge e dalle norme amministrative per tale autorizzazione, sentito il parere delle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative.5

2. I distributori automatici per la vendita al pubblico di prodotti del tabacco ovvero sigarette elettroniche o contenitori di liquido di ricarica contenenti nicotina, dotati di un sistema automatico di rilevamento dell'eta' anagrafica dell'acquirente e considerati idonei per la lettura automatica dei documenti anagrafici rilasciati dalla pubblica amministrazione, possono essere sottoposti all'atto dell'installazione e, comunque, devono essere sottoposti periodicamente a verifica effettuata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.6

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 agosto 1977
LEONE
ANDREOTTI - PANDOLFI - STAMMATI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO