Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 547 del 1987
Massime (1)
Massima n. 3822
- Tributi in genere
- Definizione agevolata delle pendenze tributarie
- Dichiarazione integrativa del sostituto d'imposta
- Presentazione nei termini ad ufficio incompetente
- Invalidità
- Manifesta non fondatezza della questione.
Leggi la massima
La funzione della dichiarazione resa dal contribuente è diversa - anche agli effetti della definizione agevolata delle pendenze tributarie - rispetto a quella della dichiarazione presentata dal sostituto d'imposta, avendo quest'ultima un ulteriore valore cognitivo, consistente nella possibilità, per gli uffici finanziari, di verificare l'esistenza e l'esattezza delle dichiarazioni che il sostituto è a sua volta obbligato a rendere; consegue che ben diversa e più grave - ai fini del tempestivo accertamento erariale - è la situazione di pericolo connessa al ritardato ricevimento della dichiarazione del sostituto da parte dell'ufficio competente, spettando peraltro al legislatore valutare in qual misura, nelle diverse fattispecie, l'inosservanza di una norma possa pregiudicare il buon funzionamento dell'amministrazione.(Manifesta non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimità costituzionale concernente l'art. 2-ter del d.l. 15 dicembre 1982 n. 916, come convertito nella L. 12 febbraio 1983 n. 27, nella parte in cui omette di rinviare all'art. 32, comma ottavo, d.l. n. 429 del 1982 convertito nella L. n. 516 del 1982, e in tal modo - difformemente da quanto ivi previsto nel caso di dichiarazioni del contribuente - considera invalide le dichiarazioni integrative di sostituto d'imposta presentate nei termini ad uffici territorialmente incompetenti). - Cfr. S. 128/1986.
Norme impugnate
- art. 2-ter d.l. 15 dicembre 1982, n. 916
- legge 12 febbraio 1983, n. 27
Parametri
- art. 3 Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2- ter del d.l. 15 dicembre 1982 n. 916 (ulteriore differimento di termini previsti in diverse norme tributarie), convertito in legge 12 febbraio 1983 n. 27, promosso con ordinanza emessa il 30 giugno 1986 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Udine, iscritta al n. 2 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, prima serie speciale dell'anno 1987;
Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice relatore Francesco Saja;
punto 1
Ritenuto che, avendo la s.a.s. Linear Mobili presentato una dichiarazione integrativa di sostituto d'imposta al fine di ottenere la definizione agevolata di pendenze tributarie di cui al d.l. 10 luglio 1982 n. 429, convertito in l. 7 agosto 1982 n. 516, l'Ufficio delle imposte dirette di Cervignano del Friuli respingeva la dichiarazione ai sensi dell'art. 2- ter d.l. 15 dicembre 1982 n. 916, come convertito dalla l. 12 febbraio 1983 n. 27, risultando essa presentata bensì tempestivamente ad ufficio territorialmente incompetente, ma tardivamente all'ufficio competente;
che la Commissione tributaria di secondo grado di Udine, adita in appello nel giudizio promosso dalla suddetta società, con ordinanza del 30 giugno 1986 (reg. ord. n. 2 del 1987) sollevava, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 2- ter cit., nella parte in cui non rinviava all'art. 32, ottavo comma, d.l. n. 429 del 1982 cit., il quale, riferendosi alle dichiarazioni integrative rese dai contribuenti, considerava valide quelle presentate nei termini, ancorché ad uffici territoriali incompetenti;
che il differente trattamento sembrava alla Corte ingiustificato e perciò contrastante col principio d'eguaglianza;
punto 2
Considerato che l'identità di situazioni poste a confronto, sul cui presupposto il collegio rimettente censura la suddetta differenza di trattamento, è palesemente insussistente; diversa infatti, non solo a fini generali ma anche ai più limitati effetti delle agevolazioni tributarie in discorso, è la funzione della dichiarazione resa dal contribuente rispetto a quella presentata dal sostituto d'imposta: infatti quest'ultima non mira soltanto ad assicurare all'Erario la quota che il sostituto deve trattenere al sostituito, ma ha un ulteriore valore cognitivo, quello cioè di consentire agli uffici di avere notizia che quest'ultimo possiede determinate fonti di reddito, mettendoli conseguentemente in grado di verificare tempestivamente l'esistenza e l'esattezza delle dichiarazioni, che lo stesso sostituito a sua volta è obbligato a rendere, ed eventualmente a procedere gli accertamenti del caso;
che ben diversa e più grave risulta dunque la situazione di pericolo che il ritardato ricevimento della dichiarazione da parte dell'ufficio competente produce per le fondamentali esigenze di tempestivo accertamento da parte dell'Erario (cfr. sent. n. 128 del 1986);
che peraltro spetta al legislatore valutare in qual grado, nelle diverse fattispecie, l'inosservanza di una norma possa pregiudicare il buon funzionamento dell'ufficio e disporre quindi la relativa (ed eventualmente differenziata) disciplina;
che pertanto la questione si rivela manifestamente infondata;
punto 3
Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2- ter d.l. 15 dicembre 1982 n. 916, come convertito in l. 12 febbraio 1983 n. 27, sollevata in riferimento all'art, 3 Cost. dalla Commissione tributaria di secondo grado di Udine con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: SAJA
Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
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