diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 3720 del 12/11/1968 (Rv. 337051 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - MANDATO ALLE LITI(PROCURA) - SOCIETA ED ENTI VARI - ENTE PUBBLICO- MANDATO AL DIFENSORE CONFERITO DAL LEGALE RAPPRESENTANTE - NATURA - OMESSA INDICAZIONE DELLA QUALITA E DELLE FUNZIONI DI COLUI CHE HA SOTTOSCRITTO IL MANDATO PER L'ENTE - ILLEGGIBILITA DELLA FIRMA - INVALIDITA DEL MANDATO - ESCLUSIONE - INDICAZIONE DELLA PERSONA E DELLA QUALIFICA DEL FIRMATARIO NEL CORSO DEL GIUDIZIO - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1968-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/337051-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - MANDATO ALLE LITI(PROCURA) - SOCIETA ED ENTI VARI - ENTE PUBBLICO- MANDATO AL DIFENSORE CONFERITO DAL LEGALE RAPPRESENTANTE - NATURA - OMESSA INDICAZIONE DELLA QUALITA E DELLE FUNZIONI DI COLUI CHE HA SOTTOSCRITTO IL MANDATO PER L'ENTE - ILLEGGIBILITA DELLA FIRMA - INVALIDITA DEL MANDATO - ESCLUSIONE - INDICAZIONE DELLA PERSONA E DELLA QUALIFICA DEL FIRMATARIO NEL CORSO DEL GIUDIZIO - NECESSITA.*

Il mandato al difensore, conferito dal legale rappresentante di un ente pubblico, pur essendo destinato ad operare nel processo, e per sua natura un atto amministrativo e, come tale, e assistito, fino a prova contraria, dalla presunzione di legittimita, anche per quanto attiene alla provenienza dell'atto da un soggetto capace di compierlo in nome e per conto dell'ente. Non rileva quindi, per la validita del mandato, che sia mancata l'indicazione della qualita e delle funzioni di colui che l'ha sottoscritto, per l'ente, ne rileva l'illeggibilita della firma, poiche l'autenticazione del difensore conferisce la certezza che essa e stata apposta da persona che ha dichiarato di agire quale soggetto legittimato, in via primaria, a rappresentare l'ente od in sostituzione di lui. Nel corso ulteriore del giudizio si rende invece necessaria l'indicazione della persona e della qualifica del firmatario, con i segni illeggibili, al fine di consentire quel controllo di legittimita dell'atto che l'altra parte e, prima ancora, il giudice, hanno il diritto-dovere di esercitare per il regolare svolgimento del processo e rispettivamente per proporre le eccezioni e dedurre la prova contraria alla presunzione di legittimita.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)