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Sez. 3, Sentenza n. 4423 del 06/05/1994 (Rv. 486520 - 01)

Contratti in genere - Requisiti (elementi del contratto) - Accordo delle parti - Condizioni generali di contratto - Necessità di specifica approvazione scritta - Clausole vessatorie od onerose | Assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore - Copertura assicurativa subordinata all'avvenuto conseguimento della patente di guida da parte del conducente l'automezzo - Clausola relativa - Natura vessatoria - Esclusione.
Stato
decisa il 1994-05-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/486520-01

Contratti in genere - Requisiti (elementi del contratto) - Accordo delle parti - Condizioni generali di contratto - Necessità di specifica approvazione scritta - Clausole vessatorie od onerose

In tema di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore, la clausola che subordina la copertura assicurativa alla circostanza che il conducente dell'automezzo assicurato abbia conseguito la patente di guida, poiché fa applicazione di una disposizione di legge, non assume natura vessatoria e non necessita delle specifica approvazione scritta ex art. 1341, secondo comma, cod. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)