Sez. 3 - , Sentenza n. 4033 del 16/02/2021 (Rv. 660596 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - IN GENERE | Tasso di sostituzione previsto dall'art.1 del d.l. n. 394 del 2000, di interpretazione autentica della disciplina di cui alla l. n. 108 del 1996 - Applicabilità ai rapporti risolti o receduti con residui effetti restitutori in capo al mutuatario - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - IN GENERE
In tema di interessi usurari, il cd. "tasso di sostituzione", previso dall' art.1, comma 3, del d.l. n. 394 del 2000 (conv., con modif., dalla l. n.24 del 2001), di interpretazione autentica della disciplina contenuta nella l. n. 108 del 1996, si applica, a norma del comma 2 del medesimo articolo, ai mutui a tasso fisso "in essere" alla data della sua entrata in vigore; pertanto esso non può essere invocato in relazione ai contratti precedentemente risolti o receduti, in cui residuano soltanto obbligazioni restitutorie immediatamente esigibili, rispetto alle quali non vi è spazio per interventi manutentivi del regolamento contrattuale, quale quello costituito dal predetto "tasso di sostituzione". (Fattispecie relativa a contratto di mutuo fondiario risolto prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 394 del 2000, in seguito ad avvalimento di clausola risolutiva espressa, ex art. 1456 c.c., da parte del mutuante, con residuo obbligo del mutuatario di restituire il capitale ancora dovuto, maggiorato degli interessi moratori).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1456, Cod. Civ. art. 1815 CORTE COST., Cod. Pen. art. 644, Legge 07/03/1996 num. 108 CORTE COST., Decreto Legge 29/12/2000 num. 394 art. 1 CORTE COST., Legge 28/02/2001 num. 24 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)