Modalita' di applicazione degli articoli 9 e 10 del Trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea
Testo in vigore al
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 della legge 14 ottobre 1957, n. 1203, che conferisce al Governo la delega ad emanare, fino all'entrata in vigore della seconda tappa del periodo transitorio definito dall'art. 8 del Trattato istitutivo della Comunita' Economica Europea con decreti aventi valore di legge ordinaria, le norme necessarie a dare esecuzione agli obblighi previsti dall'art. 11 del Trattato stesso;
Visto l'art. 1, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica del 29 dicembre 1958, n. 1103;
Visti gli articoli 9, 10 e 189 del Trattato medesimo;
Vista la legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424;
Vista la Decisione della Commissione della Comunita' Economica Europea in data 28 giugno 1960, con cui sono state stabilite, in applicazione dell'art. 10, paragrafo 2, comma secondo, del Trattato sopraindicato, le disposizioni da adottarsi per la circolazione delle merci nella cui fabbricazione sono stati impiegati prodotti di Paesi terzi non assoggettati ai dazi doganali ed alle tasse di effetto equivalente loro applicabili, ovvero che sono stati ammessi alla restituzione parziale o totale di tali dazi e tasse;
Vista la Decisione della Commissione della Comunita' Economica Europea in data 5 dicembre 1960, che ha integrato quella del 28 giugno 1960 sopra specificata per quanto concerne l'impiego, in regime di temporanea importazione o con ammissione alla restituzione del dazio, dei prodotti siderurgici previsti dal Trattato istitutivo della Comunita' Europea Carbone Acciaio;
Vista la Decisione della Commissione della Comunita' Economica Europea in data 5 dicembre 1960, relativa ai metodi di cooperazione amministrativa per l'applicazione dell'art. 9, paragrafo 2, del Trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea;
Vista la legge 10 marzo 1955, n. 103;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1955, n. 367;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1957, n. 1167;
Vista la legge 18 marzo 1958, n. 284;
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria ed il commercio e per il commercio con l'estero;
Decreta:
Art. 1
1. Le merci presentate all'importazione, che rispondono alle condizioni stabilite per l'applicazione delle disposizioni del Trattato relative alla eliminazione progressiva, tra gli Stati membri, dei dazi doganali, delle restrizioni quantitative e di ogni altra misura di effetto equivalente, sono ammesse a beneficiare di tali disposizioni su presentazione del "certificato di circolazione" rilasciato, a richiesta dell'esportatore, dalle autorita' doganali dello Stato membro di esportazione, in conformita' della Decisione adottata in data 5 dicembre 1960 dalla Commissione della Comunita' Europea, riprodotta in allegato al presente decreto.
2. Gli organi doganali possono richiedere la esibizione di ogni altro mezzo supplementare di prova quando ritengono che l'identita' della merce presentata, rispetto a quella descritta sul certificato di circolazione, non possa essere accertata silla sola base di tale documento e possono rifiutare di applicare alle merci stesse le disposizioni relative alla eliminazione progressiva dei dazi doganali, delle restrizioni quantitative e di ogni altra misura di effetto equivalente, previste dal Trattato, qualora gli interessati non forniscano validi elementi di prova.
3. La presentazione del certificato di circolazione, di cui al precedente paragrafo 1 del presente articolo che negli scambi tra gli Stati membri sostituisce il certificato di origine, non dispensa gli importatori dal compimento delle altre formalita' previste dalla legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424.
Art. 2
1. Per le merci esportate, che rispondono alle condizioni richieste per l'applicazione delle disposizioni del Trattato relative alla eliminazione progressiva, tra gli Stati membri, dei dazi doganali e delle restrizioni quantitative, nonche' di ogni altra misura di effetto equivalente, agli esportatori che ne facciano richiesta e' rilasciato, a cura dell'ufficio doganale attraverso il quale ha luogo l'esportazione, un certificato di circolazione, in conformita' con la Decisione adottata dalla Commissione della Comunita' Economica Europea il 5 dicembre 1960 e riprodotta in allegato al presente decreto, ai fini della ammissione delle merci stesse al regime tariffario e contingentale della Comunita'. Economica Europea nel Paese membro di destinazione.
Art. 3
1. Per le merci esportate, che siano state ottenute in Italia con impiego parziale o totale di prodotti non comunitari in regime di temporanea importazione, il rilascio del certificato di circolazione, di cui al precedente art. 2, e' subordinato al pagamento di un "diritto per traffico di perfezionamento della Comunita' Economica Europea", in conformita' con quanto stabilito dalla Commissione della Comunita' Economica Europea, con Decisione del 28 giugno 1960, riprodotta in allegato al presente decreto; tale diritto e' sostitutivo dei dazi e delle tasse di effetto equivalente indicati all'art. 10, punto I del Trattato, ai soli fini della esportazione -- in regime comunitario - delle merci di che trattasi.3
Art. 4
1. L'aliquota del "diritto per traffico di perfezionamento" e' stabilita in base ad una percentuale, periodicamente determinata, del dazio iscritto nella tariffa doganale comune, alla voce sotto la quale vanno classificati i prodotti non comunitari impiegati - in regime di temporanea importazione - nella fabbricazione delle merci esportate, ovvero nella tariffa nazionale armonizzata quando tali prodotti non comunitari sono tra quelli previsti dal Trattato istitutivo della Comunita' Europea Carbone Acciaio.
2. Per il periodo che va dal 1 gennaio al 31 dicembre 1961, tale aliquota e' stabilita nel 25% della quantita' daziaria, che, secondo le specie dei prodotti non comunitari da tassarsi, e' iscritta nella Tariffa comune o in quella nazionale armonizzata di cui al comma precedente.13
Art. 5
1. La base imponibile, ai fini dell'applicazione del "diritto per traffico di perfezionamento della Comunita' Economica Europea", e' costituita dal valore in dogana dei prodotti non comunitari di cui all'art. 3, accertato, in conformita' degli articoli 18 e seguenti delle Disposizioni preliminari alla Tariffa dei dazi doganali, all'atto della loro ammissione alla temporanea importazione e ragguagliato alla quantita' dei prodotti stessi che, secondo la specie, sono stati impiegati nella fabbricazione delle merci presentate per l'esportazione.
Art. 6
1. La data da prendersi in considerazione, ai fini della applicazione del "diritto per traffico di perfezionamento della Comunita' Economica Europea", e' quella, nella quale viene accettata dalla Dogana la dichiarazione per la riesportazione.
Art. 7
1. In applicazione di quanto previsto dalla Decisione della Commissione della Comunita' Economica Europea in data 28 giugno 1960, a partire dal 1 gennaio 1961 e fino a tutto il 31 dicembre 1961 la componente daziaria delle aliquote di restituzione stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1955, n. 367, e dal decreto del Presidente della, Repubblica 9 ottobre 1957, n. 1167, in applicazione della legge 10 marzo 1955, n. 103, prorogata con legge 18 marzo 1958, n. 281, e' ridotta del 25%, nei confronti dei prodotti dell'industria meccanica da essa previsti quando siano esportati con rilascio del certificato di circolazione di cui all'art. 2, verso gli altri Paesi della Comunita' Economica Europea.
Art. 8
1. Le aliquote di restituzione da applicarsi nei confronti dei prodotti esportati nelle condizioni di cui al precedente art. 7, vengono pertanto fissate come appresso:
1) l'attuale aliquota di L. 15 viene ridotta a L. 13,50
id. 18 id. 16,502) id. 20 id. 18,00
3) id. 25 id. 23,00
4) id. 30 id. 27,50
5) id. 35 id. 32,00
6) id. 40 id. 36,50
7) id. 45 id. 41,00
8) id. 50 id. 46,00
9) id. 60 id. 55,00
10) id. 70 id. 64.00
11) id. 80 id. 73,00
12) id. 90 id. 82,00
13) id. 100 id. 92,01
14) id. 110 id. 100,00
15) id. 145 id. 133,00
16) id. 150 id. 137,00
17) id. 170 id. 156,00
18) id. 180 id. 165,00
19) id. 200 id. 183,00
20) id. 220 id. 201,00
21) id. 230 id. 211,00
22) id. 300 id. 275,00
23) id. 400 id. 367,00
24) id. 500 id. 458,00
25) id. 550 id. 504,00
26) id. 600 id. 550,00
27) id. 700 id. 642,00
28) id. 800 id. 734,00
29) id. 900 id. 825,00
Art. 9
1. Le somme introitate in conseguenza dell'applicazione del "diritto" di cui all'art. 3 affluiranno ad un apposito capitolo che viene istituito - per memoria - nello stato di previsione delle entrate, per l'esercizio finanziario 1960-61, avente la seguente denominazione:
"diritto per traffico di perfezionamento della Comunita' Economica Europea, dovuto su i prodotti di origine non comunitaria quando siano impiegati, in regime di temporanea importazione, per la fabbricazione di prodotti esportati verso altri Paesi membri della Comunita' Europea, con emissione di certificato di circolazione".
2. Detto capitolo viene assegnato al capo II del quarto di classificazione delle entrate.
3. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 10
1. Il presente decreto entra in vigore a partire dal 1 gennaio 1961.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 24 dicembre 1960
GRONCHI
FANFANI - TRABUCCHI SEGNI - TAVIANI - PELLA - RUMOR - COLOMBO - MARTINELLI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 31 dicembre 1960
Atti del Governo, registro n. 132, foglio n. 151. - VILLA