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Sez. 2, Sentenza n. 501 del 14/02/1969 (Rv. 338618 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA - INSUFFICIENTE - ESTREMI - VALUTAZIONE DEI FATTI DI CAUSA E DELLE PROVE DIFFORME DALLE PARTI - VIZIO DI MOTIVAZIONE - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1969-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/338618-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA - INSUFFICIENTE - ESTREMI - VALUTAZIONE DEI FATTI DI CAUSA E DELLE PROVE DIFFORME DALLE PARTI - VIZIO DI MOTIVAZIONE - INSUSSISTENZA.*

Il vizio logico della motivazione che, risolvendosi nella deficienza di essa, puo inficiare la sentenza a sensi dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., ricorre soltanto se tra la premessa e la conseguenza manca il necessario nesso, per cui dalla prima debba necessariamente scaturire la seconda. Esso - mentre puo esistere nella ipotesi in cui non siano state adeguatamente esaminate argomentazioni e deduzioni, che avrebbero avuto Rilevanza decisiva ai fini della decisione - non puo derivare da apprezzamenti dei fatti e delle prove difformi da quelli pretesi dalle parti, perche spetta soltanto al giudice di merito, avvalendosi del potere discrezionale attribuitogli dall'art. 116 cod. proc. civ., individuare le fonti del proprio convincimento e all'uopo valutare le prove, controllare le risultanze istruttorie idonee a dimostrare i fatti costitutivi della domanda e dell'eccezione, dare la prevalenza all'uno od all'altro mezzo di prova, stabilire, infine, se sussistono fatti idonei a dar luogo a presunzioni. (V. 2802-68, mass. N. 335449 2667-67, mass. 330088).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)