Sez. 2, Sentenza n. 7647 del 03/09/1994 (Rv. 487831 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - OGGETTO - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Compravendita di immobile - Indicazione dei confini e del Comune in cui è sito l'immobile - Elemento essenziale - Esclusione - Limiti.
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - OGGETTO - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)
L'indicazione dei confini dell'immobile compravenduto e del Comune nel cui territorio questo si trova, benché richiesta per la trascrizione (art. 2826 cod. civ. richiamato dall'art. 2659 dello stesso codice), assume nella compravendita, solo la funzione di elemento (o mezzo) di identificazione del bene e deve perciò considerarsi non essenziale (anche se, comunque, opportuna) quando tale bene sia in altro modo con certezza indicato e non vi sia conseguentemente alcuna incertezza sull'oggetto del contratto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1346, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2659, Cod. Civ. art. 2826
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)