Sez. L, Sentenza n. 5232 del 26/08/1986 (Rv. 447822 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO DEI MINORI DI ETÀ - ART. 37, TERZO COMMA, COST. - APPLICABILITÀ ALL'INTERO TRATTAMENTO RETRIBUTIVO - LIMITAZIONE AL SOLO SALARIO MINIMO - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO DEI MINORI DI ETÀ - ART. 37, TERZO COMMA, COST. - APPLICABILITÀ ALL'INTERO TRATTAMENTO RETRIBUTIVO - LIMITAZIONE AL SOLO SALARIO MINIMO - ESCLUSIONE.*
L'art. 37, terzo comma, della Costituzione - norma che garantisce il diritto del lavoratore minorenne alla parità di retribuzione a parità di lavoro rispetto agli altri lavoratori - non riguarda il salario minimo - risultando in tal senso pleonastico rispetto all'art. 36, primo comma, della Costituzione che già assicura questa garanzia - bensì considera l'intero trattamento retributivo spettante al lavoratore, comprensivo anche di emolumenti a carattere accessorio di natura continuativa (quali, nella specie, gli scatti di anzianità) e sempre che la diversità del trattamento retributivo del lavoratore minorenne derivi non dall'età, bensì dalle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa. (Conf 2627/85, mass n 440430).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Costituzione art. 37, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)