Sez. L, Sentenza n. 11833 del 07/08/2002 (Rv. 556755 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE | Azione ex art. 28 legge n. 300 del 1970 - Legittimazione attiva degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali interessati - Requisito della diffusione sul territorio nazionale - Accertamento - Elementi di conoscenza desunti da consultazione di repertori o riviste giuridiche - Ricomprensione nella nozione di fatto notorio - Ammissibilità - Esclusione - Utilizzazione dei predetti elementi da parte del giudice - Legittimità -Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE
In tema di procedura repressiva della condotta antisindacale di cui all'art. 28 statuto lav., ai fini dell'accertamento della sussistenza del requisito della diffusione del sindacato sul territorio nazionale, necessario per la legittimazione ad agire, deve ritenersi illegittima la utilizzazione da parte del giudice di elementi di conoscenza desunti dalla consultazione di repertori di giurisprudenza, riviste giuridiche o documentazione similare, fonti di conoscenza non acquisite nell'ambito della istruzione probatoria, nel contraddittorio delle parti, ma reperite direttamente dallo stesso giudice, non potendo dette fonti rientrare nella nozione di fatto notorio, che è un fatto acquisito con tale grado di certezza da apparire indubitabile ed incontestabile, imponendosi alla percezione della collettività e presentandosi come dato di comune conoscenza, anche se limitatamente al luogo in cui è invocato.
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)