Sez. 1, Sentenza n. 15985 del 09/03/2006 Ud. (dep. 10/05/2006) Rv. 234249 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI | Ordine del Questore di lasciare il territorio dello Stato - Inosservanza - Traduzione in forma sintetica o riassuntiva delle conseguenze penali scaturenti dall'inottemperanza - Elemento soggettivo del reato ai fini della configurabilità del reato - Esclusione - Fattispecie.
SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI
In tema di immigrazione di cittadini extracomunitari, la traduzione in forma meramente sintetica o riassuntiva in lingua comprensibile al destinatario ovvero, quando ciò non sia possibile, nelle lingue francese, inglese, spagnola (art. 2, comma sesto, del D.Lgs. n. 286 del 1998) degli effetti scaturenti dalla mancata osservanza dell'ordine di allontanamento dal territorio dello Stato emesso dal Questore, senza indicazione specifica delle conseguenze penali dell'inottemperanza, pur non facendo venire meno la legittimità del provvedimento amministrativo, incide, escludendola, sulla responsabilità penale. (Fattispecie in cui il provvedimento del Questore era privo, nel testo tradotto in lingua inglese notificato all'imputata, dell'indicazione specifica delle conseguenze penali della mancata ottemperanza all'ordine di allontanamento, sostituita dalla generica indicazione "sarà tratta in arresto").
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 5 n. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 12/11/2004 num. 271 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)