Sez. 1, Sentenza n. 3564 del 12/11/1974 (Rv. 372080 - 01)
SPESE DI SPEDALITA - RIVALSA (RICOVERATI ABBIENTI E LORO CONGIUNTI) - IN GENERE - NATURA - PROPONIBILITA - DECORRENZA - ESPERIBILITA CONTRO GLI EREDI DEI CONGIUNTI OBBLIGATI - CAPACITA ECONOMICA DEL CONGIUNTO OBBLIGATO E POI DEFUNTO - DETERMINAZIONE - MOMENTO DI RIFERIMENTO.*
SPESE DI SPEDALITA - RIVALSA (RICOVERATI ABBIENTI E LORO CONGIUNTI) - IN GENERE - NATURA - PROPONIBILITA - DECORRENZA - ESPERIBILITA CONTRO GLI EREDI DEI CONGIUNTI OBBLIGATI - CAPACITA ECONOMICA DEL CONGIUNTO OBBLIGATO E POI DEFUNTO - DETERMINAZIONE - MOMENTO DI RIFERIMENTO.*
L'Azione di rivalsa prevista dal terzo comma dell'art 1 della legge 3 dicembre 1931, n 1580, a carico dei congiunti dei ricoverati negli ospedali e istituti assimilati ha un contenuto di indebito arricchimento, con carattere di autonomia rispetto all'Azione alimentare esperibile dal ricoverato contro gli stessi congiunti obbligati al rimborso. Detta Azione di rivalsa, pertanto, non essendo disciplinata dall'art 445 cod civ che fa decorrere il diritto agli alimenti dal giorno della domanda o dalla Costituzione in mora, e proponibile contro i congiunti dei ricoverati dalla data del ricovero, salva l'applicazione della prescrizione decennale, e, non avendo natura strettamente personale, puo essere esperita anche contro gli eredi dei suddetti congiunti, pur nell'ipotesi in cui questi ultimi non siano stati compulsati in vita dall'amministrazione creditrice. In tal caso, deceduto il congiunto potenzialmente obbligato, la capacita economica - il cui difetto impedisce l'Esercizio dell'Azione - deve valutarsi, ai fini della rivalsa verso i suoi eredi, con riferimento al momento del decesso. (V 910'65; 618'61; 67'41; 1786'32).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2041, Legge 03/12/1931 num. 1580 art. 1 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)