Sez. 6, Sentenza n. 719 del 02/03/1998 Cc. (dep. 26/03/1998) Rv. 211947 - 01
UDIENZA PRELIMINARE (COD. PROC. PEN. 1988) - UDIENZA - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - IN GENERE | Restituzione degli atti al pubblico ministero perché provveda alla precisazione delle contestazioni - Abnormità del provvedimento - Esclusione - Ragioni.
UDIENZA PRELIMINARE (COD. PROC. PEN. 1988) - UDIENZA - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - IN GENERE
Non è abnorme il provvedimento con il quale il giudice dell'udienza preliminare ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero affinché quest'ultimo provveda a "precisare le contestazioni". Si tratta infatti di una statuizione interlocutoria che non esorbita dai poteri direttivi esercitabili dal giudice nell'udienza preliminare al fine di correlare l'imputazione a quanto emerso in detta udienza; statuizione che non determina alcuna regressione del procedimento, essendo gli atti stati restituiti al pubblico ministero non per riaprire la fase delle indagini ma al solo fine di consentire l'adempimento dell'incombente richiesto. (Vedi C. cost., sent. n. 88 del 1994).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 424 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 424 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)