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Sez. 1 - , Sentenza n. 13400 del 28/04/2022 (Rv. 664761 - 01)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Protezione umanitaria - Situazione di disabilità fisica o psichica - Vulnerabilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2022-04-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/664761-01

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)

La condizione di vulnerabilità idonea a sorreggere il riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria, può essere fondata sull'allegazione di una situazione di disabilità fisica o psichica generatrice, nel paese di origine, di un trattamento discriminatorio, pur non derivante da atti o comportamenti statuali, dovuto ad emarginazione sociale e relazionale, secondo un modello culturale diffuso e non contrastato, tale da integrare una grave violazione dei diritti umani così come garantiti dagli artt. 2 e 3 della Costituzione e dall'art. 1 e seguenti della Convenzione ONU fatta a New York nel 2006, ratificata in Italia con l. n. 18 del 2009. (Principio di diritto enunciato d'ufficio ex art. 363, comma 3, c.p.c.).

Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST., Costituzione art. 10, Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Tratt. Internaz. 13/12/2006, Legge 03/03/2009 num. 18

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)