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Sez. 1, Sentenza n. 13506 del 01/07/2015 (Rv. 639576 - 01)

FAMIGLIA - POTESTÀ DEI GENITORI | Provvedimento ex art. 155 (ora 337 ter) c.c. - Prescrizione ai genitori di un trattamento psicoterapeutico nell'interesse del minore - Illegittimità - Fondamento.
Stato
decisa il 2015-07-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/639576-01

FAMIGLIA - POTESTÀ DEI GENITORI

In tema di affidamento dei figli minori, la prescrizione ai genitori di un percorso psicoterapeutico individuale e di un altro, da seguire insieme, di sostegno alla genitorialità, comporta comunque, anche se ritenuta non vincolante, un condizionamento, per cui è in contrasto con gli art. 13 e 32, comma 2, Cost., atteso che, mentre l'intervento per diminuire la conflittualità, richiesto dal giudice al servizio sociale, è collegato alla possibile modifica dei provvedimenti adottati nell'interesse del minore, quella prescrizione è connotata dalla finalità, estranea al giudizio, di realizzare la maturazione personale delle parti, rimessa esclusivamente al loro diritto di autodeterminazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 155 CORTE COST., Cod. Civ. art. 337 ter, Legge 08/02/2006 num. 54 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/12/2013 num. 154 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 13, Costituzione art. 32 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)