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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 161 del 2001

Decisione
decisa il 2001-05-10, depositata il 2001-05-22
ECLI
ECLI:IT:COST:2001:161
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 26258

  • Riscossione delle imposte
  • Riordino del servizio nazionale
  • Decreto legislativo delegato
  • Questione di costituzionalità sollevata dinanzi all'alta corte per la regione siciliana, anziché dinanzi alla corte costituzionale
  • Irricevibilità dell'atto introduttivo.
Leggi la massima
Irricevibilita dell'ordinanza di rimessione con la quale la Commissione tributaria regionale di Palermo ha sollevato, in riferimento agli artt. 36 e 37 dello statuto regionale per la Sicilia, questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, dal momento che la destinataria dell'ordinanza non è la Corte costituzionale, ma l'Alta Corte per la Regione Siciliana, alla quale sono stati trasmessi gli atti per competenza.

Norme impugnate

  • art. 22 d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112

Parametri

  • art. 37 r.d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455 (statuto regione Sicilia)
  • art. 36 r.d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455 (statuto regione Sicilia)

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337), promosso con ordinanza emessa il 3 febbraio 2000 dalla Commissione tributaria regionale di Palermo sul ricorso proposto da Gulli Antonino ed altra contro l'Ufficio del Registro di Sciacca ed altra, iscritta al n. 604 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, 1ª serie speciale, dell'anno 2000. Udito nella camera di consiglio del 21 marzo 2001 il giudice relatore Fernando Santosuosso.
punto 1
Ritenuto che nel corso di un giudizio riguardante la richiesta di annullamento di una cartella esattoriale, la Commissione tributaria regionale di Palermo ha sollevato, in riferimento agli articoli 36 e 37 dello Statuto della Regione Siciliana, questione di legittimità costituzionale dell'articolo 22 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337), e ha rimesso gli atti per la decisione "all'Alta Corte per la Sicilia"; che - secondo quanto sostiene la Commissione, in via preliminare - l'Alta Corte per la Sicilia, sebbene non in funzione, sarebbe ancora in vita, non essendosi seguito il procedimento di revisione costituzionale, previsto dall'art. 138 della Costituzione; che il rimettente sostiene l'erroneità delle decisioni con cui questa Corte ha più volte affermato (da ultimo, con sentenza n. 545 del 1989) l'inderogabile principio dell'unicità della giurisdizione costituzionale.
punto 2
Considerato che la Commissione tributaria regionale di Palermo ha sollevato la questione di costituzionalità davanti all'Alta Corte per la Regione siciliana, disponendo la trasmissione degli atti alla stessa Alta Corte e sostenendo che "la Corte costituzionale non può sostituirsi ad essa"; che, peraltro, l'ordinanza è stata indirizzata, con una nota successiva a firma del Presidente dell'organo remittente, a questa Corte costituzionale la quale, anche per espressa motivazione dell'ordinanza, non ne è la destinataria; che, pertanto, va dichiarata l'irricevibilità dell'ordinanza di rimessione della Commissione tributaria regionale di Palermo.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara irricevibile l'ordinanza della Commissione tributaria regionale di Palermo che ha promosso il giudizio di cui in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 2001. Il Presidente: Ruperto Il redattore: Santosuosso Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 22 maggio 2001. Il direttore della cancelleria: Di Paola

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze