Sez. 2, Sentenza n. 1415 del 19/02/1999 (Rv. 523406 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - SOLIDARIETÀ - IN GENERE | Evento dannoso dovuto a più persone - Pluralità dei titoli di responsabilità - Rilevanza ostativa ai fini della solidarietà - Esclusione.
RESPONSABILITÀ CIVILE - SOLIDARIETÀ - IN GENERE
È ravvisabile la responsabilità solidale se l'unico evento dannoso è imputabile a più persone che abbiano concorso in modo efficiente a produrre l'evento, a nulla rilevando che le azioni o le omissioni di ciascuna persona costituiscano distinti ed autonomi fatti illeciti o violazione di norme giuridiche diverse. Può pertanto essere pronunciata la condanna in via solidale quando più debitori siano tenuti per la medesima prestazione, a nulla rilevando in contrario la diversità della fonte dalla quale le obbligazioni derivano e la diversa natura delle rispettive azioni ed omissioni.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1292, Cod. Civ. art. 2055
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)