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Sez. 1, Ordinanza n. 107 del 16/03/1979 (Rv. 397905 - 01)

COMUNITA EUROPEA - CORTE DI GIUSTIZIA - SENTENZE - IN GENERE - INTERPRETATIVE - EFFETTI - AMBITO CRONOLOGICO DI OPERATIVITA - QUESTIONE - RIMESSIONE ALLA PREDETTA CORTE IN VIA PREGIUDIZIALE - NECESSITA - RIFERIMENTO A RAPPORTI NON ANCORA DEFINITI IN MATERIA DI IMPORTAZIONI CON RISCOSSIONE DI SOMME DI ENTITA DIVERSA DA QUELLA DOVUTA IN BASE ALLA NORMATIVA COMUNITARIA COSI COME SUCCESSIVAMENTE INTERPRETATA - AZIONE IN GIUDIZIO DEGLI INTERESSATI PER IL PAGAMENTO O LA RIPETIZIONE DELLE DIFFERENZE - AMMISSIBILITA PER IL DIRITTO INTERNO - DIVIETO O IMPOSIZIONE O INDIFFERENZA IN ORDINE A TALE AMMISSIBILITA PER IL DIRITTO COMUNITARIO - QUESTIONE - RIMESSIONE ALLA PREDETTA CORTE IN VIA PREGIUDIZIALE - NECESSITA - FATTISPECIE RELATIVA ALL'APPLICAZIONE DEL DAZIO PIU FAVOREVOLE PER I PRELIEVI AGRICOLI COMUNITARI.*
Stato
decisa il 1979-03-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/397905-01

COMUNITA EUROPEA - CORTE DI GIUSTIZIA - SENTENZE - IN GENERE - INTERPRETATIVE - EFFETTI - AMBITO CRONOLOGICO DI OPERATIVITA - QUESTIONE - RIMESSIONE ALLA PREDETTA CORTE IN VIA PREGIUDIZIALE - NECESSITA - RIFERIMENTO A RAPPORTI NON ANCORA DEFINITI IN MATERIA DI IMPORTAZIONI CON RISCOSSIONE DI SOMME DI ENTITA DIVERSA DA QUELLA DOVUTA IN BASE ALLA NORMATIVA COMUNITARIA COSI COME SUCCESSIVAMENTE INTERPRETATA - AZIONE IN GIUDIZIO DEGLI INTERESSATI PER IL PAGAMENTO O LA RIPETIZIONE DELLE DIFFERENZE - AMMISSIBILITA PER IL DIRITTO INTERNO - DIVIETO O IMPOSIZIONE O INDIFFERENZA IN ORDINE A TALE AMMISSIBILITA PER IL DIRITTO COMUNITARIO - QUESTIONE - RIMESSIONE ALLA PREDETTA CORTE IN VIA PREGIUDIZIALE - NECESSITA - FATTISPECIE RELATIVA ALL'APPLICAZIONE DEL DAZIO PIU FAVOREVOLE PER I PRELIEVI AGRICOLI COMUNITARI.*

Deve essere rimessa alla Corte di giustizia della comunita economica europea - perche si pronunci in via pregiudiziale - la questione relativa all'ambito cronologico di operativita degli effetti delle sentenza interpretative rese dalla medesima Corte, se, cioe, ed entro quali limiti e a quali condizioni, dette sentenze valgano anche per quei rapporti, non ancora definiti secondo il diritto interno, in forza dei quali le autorita dello stato nazionale abbiano riscosso, in materia di importazioni, somme maggiori o minori di quanto avrebbero dovuto alla stregua della normativa comunitaria del settore, cosi come successivamente interpretata dalla Corte di giustizia, e se il diritto comunitario vieti o imponga - ovvero sia per esso indifferente - che il diritto nazionale consenta agli interessati, in relazione a quei medesimi rapporti e sulla base dell'interpretazione data dalla sentenza della Corte predetta, di agire in giudizio per esigere le somme dovute e non percepite ovvero per ripetere quelle indebitamente pagate. (nella specie, a seguito della sentenza della Corte di giustizia del 15 giugno 1976, emessa nella causa n 113 del 1975, e stato emanato il DPR 22 settembre 1978, n 695, il quale, nello stabilire che la disposizione la quale consente all'importatore di ottenere la applicazione del dazio piu favorevole, sopraggiunto dopo la accettazione della dichiarazione di importazione e prima del ritiro della merce, non si applica ai prelievi agricoli comunitari, afferma che tale disposizione ha effetto solo dall'11 settembre 1976, lasciando cosi insoluto il problema se per il periodo precedente debba applicarsi la medesima regola o la regola contraria). (V 2621/78, mass n 391985).*

Riferimenti normativi: Legge 25/09/1940 num. 1424 CORTE COST., Tratt. Internaz. 25/03/1957 num. 177, DPR 21/12/1961 num. 1339 art. 6, DPR 26/06/1965 num. 723 art. 6, DPR 22/09/1978 num. 695 art. 1 CORTE COST., DPR 22/09/1978 num. 695 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)