Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 119 del 2018
Massime (1)
Massima n. 41268
- Pronunce della Corte costituzionale
- Errore materiale nella sentenza n. 58 del 2018
- Correzione.
Leggi la massima
È disposta (d'ufficio) la correzione del seguente errore materiale contenuto nella sentenza n. 58 del 2018: l'art. 21-octies, dove è stato riferito alla legge n. 132 del 2015, deve intendersi invece riferito al d.l. n. 83 del 2015, conv. con modif., nella legge n. 132 del 2015.
Parametri
- art. 32 norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio per la correzione di errori materiali contenuti nella sentenza n. 58 del 7 febbraio-23 marzo 2018.
Udito nella camera di consiglio del 23 maggio 2018 il Giudice relatore Marta Cartabia.
punto 1
Considerato che, nel Ritenuto in fatto, nel Considerato in diritto e nel dispositivo della sentenza n. 58 del 2018, per mero errore materiale, l'art. 21-octies è stato riferito alla legge 6 agosto 2015, n. 132 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria), anziché al decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83 (Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria), convertito, con modificazioni, nella legge n. 132 del 2015.
Ravvisata la necessità di correggere tali errori materiali.
punto 2
Visto l'art. 32 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dispone che, nella sentenza n. 58 del 2018, l'art. 21-octies, dove è stato riferito alla legge 6 agosto 2015, n. 132 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria), debba intendersi invece riferito al decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83 (Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria), convertito, con modificazioni, nella legge n. 132 del 2015.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 maggio 2018.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Marta CARTABIA, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 7 giugno 2018.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze