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Sez. 2, Sentenza n. 11122 del 06/10/1999 (Rv. 530490 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - ACCORDO DELLE PARTI - IN GENERE | Deroga convenzionale alla competenza territoriale - Effetti - Limiti - Applicabilità alle sole controversie aventi ad oggetto il rapporto contrattuale - Atti di concorrenza sleale - Natura - Atti illeciti - Foro convenzionale - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-10-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/530490-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - ACCORDO DELLE PARTI - IN GENERE

L'accordo con il quale le parti di un rapporto contrattuale stabiliscono convenzionalmente il foro territorialmente competente a conoscere delle controversie che dovessero insorgere in relazione al contratto non può che riferirsi a cause aventi ad oggetto il rapporto contrattuale stesso. Ne consegue che, ove il "petitum", in relazione alla " causa petendi", esuli dall'ambito della competenza territoriale convenzionale, come nel caso in cui una delle parti si dolga di atti di concorrenza sleale attribuiti all'altra, atti che si configurano come illeciti, non sussiste alcun collegamento con la clausola di deroga alla competenza territoriale, che, pertanto, non trova applicazione, e ciò a prescindere dall'ampiezza della formula usata al riguardo nell'accordo tra le parti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 28 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 29 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)