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Sez. 2, Sentenza n. 2408 del 02/09/1974 (Rv. 370802 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITA - PER MANCATO DEPOSITO DEL FASCICOLO DELL'APPELLANTE - SENTENZA IMPUGNATA - INIZIALE PRODUZIONE DI COPIA NON AUTENTICA - SUFFICIENZA - CONDIZIONI - PRODUZIONE PRIMA DELLA DECISIONE DI COPIA AUTENTICA - INSERZIONE NEL FASCICOLO DI COPIA NON AUTENTICA - ACCERTAMENTO - RICORSO AL CERTIFICATO DELLA CANCELLERIA DEL GIUDICE DI PRIMO GRADO - POSSIBILITA - VALORE PRESUNTIVO.*
Stato
decisa il 1974-09-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/370802-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITA - PER MANCATO DEPOSITO DEL FASCICOLO DELL'APPELLANTE - SENTENZA IMPUGNATA - INIZIALE PRODUZIONE DI COPIA NON AUTENTICA - SUFFICIENZA - CONDIZIONI - PRODUZIONE PRIMA DELLA DECISIONE DI COPIA AUTENTICA - INSERZIONE NEL FASCICOLO DI COPIA NON AUTENTICA - ACCERTAMENTO - RICORSO AL CERTIFICATO DELLA CANCELLERIA DEL GIUDICE DI PRIMO GRADO - POSSIBILITA - VALORE PRESUNTIVO.*

L'appello e procedibile, ai sensi dell'art 348 cpv cod proc civ, quando il giudice e messo in grado di avere conoscenza della sentenza impugnata al momento della decisione e cosi quando, avendone l'appellante prodotto inizialmente solo una copia non autentica, successivamente e prima della decisione inserisca nel proprio fascicolo la copia autentica. Per accertare l'inserzione (o la mancata inserzione) della copia non autentica bene puo farsi uso, con valore presuntivo, del certificato della cancelleria del giudice di primo grado, da cui risulti il rilascio (o il mancato rilascio) di detta copia, ai sensi del terzo comma dell'art 13 legge 14 marzo 1968 n 157. (Conf 2273'74, mass n 370647).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 348, Legge 14/03/1968 num. 157 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)