Sez. 1, Sentenza n. 5578 del 15/03/2005 (Rv. 580969 - 01)
ARBITRATO - PROCEDIMENTO ARBITRALE - IN GENERE | Art. 3, secondo comma, D.L. n. 180 del 1998 - Divieto di arbitrato nelle controversie relative ad opere pubbliche rientranti nei programmi di ricostruzione dei territori colpiti da calamità naturali - Violazione degli artt. 2, 3, 24. 25 e 97 cost. - Esclusione - Fattispecie.
ARBITRATO - PROCEDIMENTO ARBITRALE - IN GENERE
Ai sensi dell'art. 3, Comma secondo, del D.L. n. 180 del 1998, il ricorso all'arbitrato è vietato per tutte le controversie relative all'esecuzione di opere pubbliche rientranti nei "programmi di ricostruzione di territori colpiti da calamità naturali", senza alcuna distinzione o limitazione a determinate calamità, o a determinati tipi di calamità, e senza che rilevi la collocazione territoriale di esse; nè tale interpretazione contrasta con gli artt. 2, 3, 24, 25 e 97 Cost., avendo la Corte Costituzionale (sent. n. 376 del 2001 e ord. n. 11 del 2003) già escluso la fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale del citato art. 3, comma secondo, D.L. n. 180 del 1998. (Nella specie, la Corte Cass. ha confermato la sentenza di merito, che aveva ritenuto precluso il ricorso all'arbitrato in relazione ad un contratto di appalto che aveva ad oggetto l'adeguamento della ferrovia circumflegrea nelle zone interessate dal bradisismo).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 11/06/1998 num. 180 art. 3 com. 2 CORTE COST., Legge 03/08/1998 num. 267 CORTE COST., Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 25, Costituzione art. 97 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)