Sez. 3, Sentenza n. 3858 del 18/06/1980 (Rv. 407713 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DIRITTO DI RISCATTO - LEGITTIMAZIONE DEL FIGLIO DELL'AFFITTUARIO - INSUSSISTENZA - COINTESTAZIONE DEL MUTUO AL FIGLIO ED ALL'AFFITTUARIO - IRRILEVANZA.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DIRITTO DI RISCATTO - LEGITTIMAZIONE DEL FIGLIO DELL'AFFITTUARIO - INSUSSISTENZA - COINTESTAZIONE DEL MUTUO AL FIGLIO ED ALL'AFFITTUARIO - IRRILEVANZA.*
Il diritto di prelazione o di riscatto di cui alla legge 26 maggio 1965 n 590 ha la sua fonte genetica nel rapporto agrario. E, pertanto, privo di legittimazione attiva a proporre la domanda di trasferimento del fondo ai sensi della predetta legge il figlio dell'affittuario, anche se cointestatario del mutuo, per il pagamento del prezzo, ma che non sia titolare del rapporto di affitto.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)