Privative industriali e marchi di fabbrica e di commercio
Testo in vigore al
Parte I. Privative industriali.
Titolo I. Disposizioni comuni alle privative industriali.
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vista la legge 25 novembre 1926, n. 2032, con la quale venne concessa delega al Governo di emanare norme legislative di riforma delle disposizioni vigenti sulla proprieta' industriale;
Sentito il Consiglio nazionale delle corporazioni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, per l'interno, per gli affari esteri, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto con i Ministri per le colonie, per la grazia e giustizia, per le finanze e per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1
1. Il diritto di privativa industriale per un'invenzione, un modello di utilita', un modello o disegno ornamentale consiste nella facolta' esclusiva di attuare l'invenzione, il modello o il disegno e di trarne profitto nel territorio dello stato, entro i limiti ed alle condizioni previste da questo decreto.
2. Tale facolta' esclusiva si estende anche al commercio ed alla introduzione nel territorio dello Stato del prodotto a cui l'invenzione, il modello o il disegno si riferiscono.
Art. 2
1. Lo straniero puo' ottenere diritti di privativa industriale, alle stesse condizioni stabilite per il cittadino.
2. Tutti i benefici che le convenzioni internazionali concedano, abbiano concesso o concederanno agli stranieri in Italia, in materia di privative industriali, s'intendono senz'altro estesi ai cittadini e ai sudditi italiani.
Art. 3
1. Le privative per invenzioni industriali o modelli di utilita', la cui attuazione implichi quella di invenzioni protette da precedenti privative per invenzioni industriali o modelli di utilita' ancora in vigore, non possono essere attuate nel utilizzate senza il consenso dei titolari di queste ultime.
Art. 4
1. Non possono costituire oggetto di privativa le invenzioni industriali, i modelli di utilita' e i modelli o disegni ornamentali, quando siano contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume.
Art. 5
1. I diritti nascenti dalle invenzioni industriali, dai modelli di utilita' e dai modelli e disegni ornamentali sono alienabili e trasmissibili, tranne il diritto di esserne riconosciuto autore.
2. Quest'ultimo diritto puo' essere fatto valere dopo la morte dell'autore dalla persona che egli abbia designato a tale effetto; ove non vi sia designazione o dopo la morte del designato, dal coniuge e dai discendenti fino al secondo grado e, in loro mancanza o dopo la loro morte, dai genitori e dagli altri ascendenti ed in mancanza o dopo la morte anche di questi, dai parenti fino al quarto grado incluso.
Art. 6
1. Se gli autori dell'invenzione industriale, del modello di utilita', o del modello o disegno ornamentale sono piu', i diritti derivanti dalla privativa sono regolati, salva convenzione in contrario, dalle disposizioni del Codice civile relative alla comunione.
Art. 7
1. Il richiedente puo' designare nella domanda una o piu' persone alle quali attribuisca diritti concernenti la privativa, specificando la natura dei diritti stessi.
2. Questa designazione deve essere annotata nel registro e nell'attestato, purche' l'accettazione del designato sia comunicata all'Ufficio della proprieta' intellettuale prima del rilascio dell'attestato.
Art. 8
1. Non possono, ne' direttamente, ne' per interposta persona, chiedere privative industriali, o divenirne cessionari, gli impiegati addetti all'Ufficio della proprieta' intellettuale, se non dopo due anni da che hanno cessato di appartenere al detto Ufficio.
Art. 9
1. La privativa e' concessa col rilascio dell'attestato. Ogni privativa e' concessa per il tempo indicato dalla legge e non puo' essere rinnovata, ne' prorogata.
Art. 10
1. Entro i limiti ed alle condizioni indicate negli articoli seguenti puo' essere accordata dal Ministro per le corporazioni una protezione temporanea alle nuove invenzioni industriali, ai nuovi modelli di utilita' ed ai nuovi modelli e disegni ornamentali che figurano nelle esposizioni nazionali ed internazionali ufficiali od ufficialmente riconosciute che hanno luogo nel territorio dello Stato o in uno Stato estero che accordi reciprocita' di trattamento e che siano identificati nei modi stabiliti dal regolamento.
Art. 11
1. La protezione temporanea fa risalire la priorita' della privativa, a favore dell'inventore o del suo avente causa, al giorno della consegna dell'oggetto per l'esposizione ed ha effetto purche' la domanda di privativa sia presentata, in conformita' di questo decreto, entro dodici mesi dalla data della consegna ed in ogni caso non oltre dodici mesi dall'apertura dell'esposizione. Queste date debbono essere indicate dall'interessato e menzionate nel registro e nell'attestato, previa la loro verifica da parte dell'Ufficio della proprieta' intellettuale.
2. Nel caso di esposizione tenuta in uno Stato estero, se ivi e' stabilito al riguardo un termine piu' breve, la domanda di privativa deve essere presentata entro il detto termine.
Art. 12
1. E' fatto obbligo agli enti, che organizzano in Italia le esposizioni contemplate nell'art. 10, di comunicare tempestivamente ai Ministeri della guerra, della marina e dell'aeronautica l'elenco completo degli oggetti da esporre che si riferiscono ad invenzioni industriali o modelli di utilita' non protetti da privativa.
2. I Ministeri anzidetti hanno facolta' di vietare l'esposizione al pubblico degli oggetti riferentisi ad invenzioni industriali o modelli di utilita' che riconoscano utili alla difesa militare del Paese, salva, in ogni caso, la facolta' di procedere all'espropriazione dei diritti derivanti dall'invenzione, con l'osservanza delle norme dei successivi articoli 50, 51, 52 e 53.