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Sez. 5, Sentenza n. 1176 del 06/10/1967 Ud. (dep. 22/02/1968) Rv. 106910 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - SENTENZA - IN GENERE -MOTIVAZIONE - OMESSO ESAME DI UN MOTIVO DI APPELLO - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1967-10-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/106910-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - SENTENZA - IN GENERE -MOTIVAZIONE - OMESSO ESAME DI UN MOTIVO DI APPELLO - CONSEGUENZE.*

La mancata motivazione del rigetto di un motivo di appello non puo importare la nullita della sentenza quando il motivo, se esaminato, non sarebbe stato in astratto suscettibile di accoglimento. In tal caso l'omessa motivazione non arreca alcun pregiudizio alla parte e, se trattasi, di questione di diritto, all'omissione puo porre rimedio la Corte di Cassazione quale giudice di legittimita (arg. Ex art.538 cod.proc.pen.). (V.105468, 104687, anno 1967 100086, 100505, 102819, anno 1966).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3, Cod. Proc. Pen. art. 538 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)