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Sez. 1, Sentenza n. 1246 del 21/02/1984 (Rv. 433386 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - ESAME DEI TESTIMONI - IN GENERE - VALUTAZIONE DELLA PROVA TESTIMONIALE -IN GENERE - DEPOSIZIONI "DE RELATO" - VALUTAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1984-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/433386-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - ESAME DEI TESTIMONI - IN GENERE - VALUTAZIONE DELLA PROVA TESTIMONIALE -IN GENERE - DEPOSIZIONI "DE RELATO" - VALUTAZIONE - CRITERI.*

Riguardo alle deposizioni de relato, si deve sempre valutare se le stesse siano sorrette da altri elementi precisi e concordanti, che consentano di potere ritenere accertati i fatti riferiti, perché le deposizioni testimoniali hanno valore di prova solo in ordine a quanto fu sottoposto alla diretta percezione fisica del teste. (V 1109/80, mass n 404587; (V 4003/75, mass n 378294; (V 2334/72, mass n 359710).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 253

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)