Sez. T, Ordinanza n. 8467 del 04/04/2026 (Rv. 678107-01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - NOTIFICA | Cartella di pagamento - Diversità tra il procedimento di emissione e notificazione della cartella di pagamento ed il procedimento di iscrizione a ruolo - Indicazioni a pena di nullità ex art. 36, comma 4 ter del d.l. n. 248 del 2007.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - NOTIFICA
In tema di invalidità della cartella di pagamento, stante la diversità tra il procedimento di emissione e notificazione della cartella di pagamento ed il procedimento di iscrizione a ruolo, la cartella di pagamento, notificata in data successiva al 1° giugno 2008, deve contenere a pena di nullità, ai sensi dell'art. 36, comma 4 ter, del d.l. 248 del 2007, convertito nella l. 31 del 2008, nella versione applicabile ratione temporis, l'indicazione del nominativo sia del responsabile del procedimento di emissione e notificazione dell'atto sia del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo.
Decreto Legge 31/12/2007 num. 248 art. 36 com. 4 CORTE COST., Legge 28/02/2008 num. 31 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)