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Sez. L, Sentenza n. 3248 del 16/05/1986 (Rv. 446246 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE - INDENNITÀ CORRISPOSTA AI COSIDDETTI "TRASFERTISTI" - TRATTAMENTO.*
Stato
decisa il 1986-05-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/446246-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE - INDENNITÀ CORRISPOSTA AI COSIDDETTI "TRASFERTISTI" - TRATTAMENTO.*

L'ammontare della retribuzione assoggettata a contribuzione assicurativa obbligatoria è sottratto all'autonomia negoziale delle parti ed è direttamente determinato dall'art. 12 della legge 30 aprile 1969 n. 153, il quale, dopo aver incluso in esso ogni importo che il lavoratore riceva dal datore di lavoro "in dipendenza del rapporto di lavoro" (cioè in adempimento di obbligazioni che trovano titolo nel contratto di lavoro, anche senza specifica correlazione con la prestazione lavorativa), introduce, con elencazione tassativa, una serie di eccezioni, fra cui quella dell'indennità di trasferta, che comprende nella retribuzione imponibile per la sola percentuale del 50%, presumendo che la restante parte integri un rimborso di spese, tale eccezione si riferisce alla trasferta in senso stretto, la quale postula la predeterminazione di un luogo fisso dell'attività lavorativa ed un provvisorio mutamento del luogo stesso, in base a scelte imprenditoriali di carattere contingente. Pertanto, con riguardo all'indennità corrisposta ai cosiddetti "trasfertisti", cioè ai dipendenti che prestino ripetutamente la propria opera fuori Sede, deve affermarsi l'integrale assoggettamento a contribuzione, qualora, alla stregua sia dell'interpretazione della volontà negoziale che di ogni concreta vicenda del rapporto, risulti che il contratto abbia a specifico oggetto l'effettuazione di prestazioni esterne, sicché detto emolumento si correli nella sua totalità alla causa tipica e normale del rapporto, mentre resta invece configurabile l'eccezione introdotta dalla citata norma, ove il lavoro esterno e la corrispondente indennità, indipendentemente dalla loro frequenza, si pongano come deroghe occasionali rispetto alla prevista assegnazione del dipendente ad una determinata Sede ed alla fissazione della retribuzione per l'attività prestata presso la Sede stessa. (Conf 3292/85, mass n 440958).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)