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Sez. 5, Sentenza n. 1303 del 22/01/2007 (Rv. 595145 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE | Opere edilizie eseguite in assenza o in contrasto con la licenza - Perdita del beneficio - Azione per il recupero della maggiore imposta dovuta - Termine triennale di decadenza - Decorrenza.
Stato
decisa il 2007-01-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/595145-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE

In tema di agevolazioni tributarie, il termine triennale di decadenza stabilito dall'art. 41-ter della legge 17 agosto 1942, n. 1150, introdotto dall'art. 15, terzo comma, della legge 6 agosto 1967, n. 765, per il recupero da parte dell'Amministrazione finanziaria delle imposte dovute in misura ordinaria, a seguito della decadenza dai benefici fiscali prevista dalla medesima disposizione per le opere edilizie eseguite senza licenza o in contrasto con essa, decorre dalla data in cui l'Ufficio possa adottare, motivatamente e fondatamente, gli atti dovuti, ovverosia dal momento in cui esso sia venuto in possesso di tutti gli elementi necessari ai fini dell'emissione del provvedimento di rettifica, contenente sostanzialmente il diniego dell'agevolazione illegittimamente goduta: pertanto, qualora l'Ufficio abbia invitato il contribuente a fornire la documentazione comprovante l'esistenza dei requisiti prescritti dalla disciplina agevolativa, รจ dall'invio di tale richiesta che decorre il triennio entro il quale l'Ufficio deve attivarsi.

Riferimenti normativi: Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 ter CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 15

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)