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Sez. 5, Sentenza n. 23670 del 02/04/2004 Ud. (dep. 20/05/2004) Rv. 228903 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ MATERIALE | Falsa attestazione di avvenuta revisione di un veicolo - È tale - Sanzione amministrativa - Principio di specialità - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-04-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/228903-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ MATERIALE

La apposizione, sul libretto di circolazione, della falsa impronta della Motorizzazione civile, volta a far apparire adempiute le formalità di revisione integra i reati di cui agli artt. 476, 482 e 469 cod. pen. e non anche la fattispecie di cui all'art. 80 comma diciassettesimo D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, riguardante la mera esibizione agli organi competenti di una falsa revisione, ossia l'uso di un atto falso.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 482, Cod. Pen. art. 478, Cod. Pen. art. 469, Cod. Strada Nuovo art. 80 com. 17, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)