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Sez. 5 - , Sentenza n. 22198 del 05/09/2019 (Rv. 655047 - 01)

SERVITÙ - "NEMINI RES SUA SERVIT" - UTILITÀ (NOZIONE) - IN GENERE | Imposta proporzionale di registro - Nozione di “trasferimento” - Portata - Atto costitutivo di servitù su terreni agricoli - Contenuto - Conseguenze - Tassazione - Aliquota del 15% - Esclusione - Aliquota dell’8% - Applicabilità.
Stato
decisa il 2019-09-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/655047-01

SERVITÙ - "NEMINI RES SUA SERVIT" - UTILITÀ (NOZIONE) - IN GENERE

In tema di imposta di registro, il termine "trasferimento" contenuto nell'art. 1 della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 è stato adoperato dal legislatore per indicare tutti quegli atti che prevedono il passaggio da un soggetto ad un altro della proprietà di beni immobili o della titolarità di diritti reali immobiliari di godimento e non può essere riferito agli atti costituenti diritti reali di godimento come la servitù, la quale non determina il trasferimento ma la compressione del diritto di proprietà del fondo servente per l'"utilitas" del fondo dominante, non autonomamente trasferibile dalla proprietà del medesimo; ne consegue che all'atto costitutivo di servitù su terreni agricoli si applica non già l'aliquota del 15%, prevista per gli atti di trasferimento di terreni agricoli a soggetti diversi dagli imprenditori agricoli a titolo principale, ma l'aliquota dell'8%, prevista per gli atti traslativi o costitutivi di diritti reali di godimento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1027, Cod. Civ. art. 1028, DPR 26/04/1986 num. 131 all. I art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)