Sez. 6, Sentenza n. 8241 del 11/04/1984 Ud. (dep. 06/10/1984) Rv. 165982 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - EFFETTO DEVOLUTIVO - SOSTITUZIONE DELLA PENA DETENTIVA IN ASSENZA DI GRAVAME SUL PUNTO - LEGITTIMITÀ - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - EFFETTO DEVOLUTIVO - SOSTITUZIONE DELLA PENA DETENTIVA IN ASSENZA DI GRAVAME SUL PUNTO - LEGITTIMITÀ - ESCLUSIONE.*
La sostituzione della pena detentiva ai sensi dell'art. 53 della legge 24 novembre 1981 n. 689 da parte del giudice di appello, in assenza di specifico motivo di gravame su tale punto della decisione di primo grado, costituisce violazione del limite devolutivo delle impugnazioni posto dall'art. 515 cod. proc. pen. in quanto, dovendosi escludere che il citato art. 53 abbia conferito al giudice dell'impugnazione il potere di riformare d'ufficio la sentenza in ordine alla sostituzione della pena detentiva ed essendo il potere di sostituzione delle pene detentive brevi discrezionale, il concreto o il mancato Esercizio di tale potere non può formare oggetto di riesame da parte del giudice superiore, se non vi è stato rituale gravame da parte delle persone a ciò abilitate dalla legge.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 53 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)