Sez. 2 - , Sentenza n. 29588 del 04/04/2019 Ud. (dep. 08/07/2019) Rv. 277494 - 02
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - DANNEGGIAMENTO - IN GENERE | Modifiche introdotte dal d.lgs. n. 7 del 2016 - Danneggiamento commesso in occasione di manifestazioni pubbliche – Nozione - Indicazione – Fattispecie.
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - DANNEGGIAMENTO - IN GENERE
In tema di danneggiamento, la locuzione "in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico" - che condiziona la perdurante rilevanza penale della condotta a seguito della modifica dell'art. 635 cod. pen. ad opera dell'art. 2, comma 1, lett. l), d.lgs 15 gennaio 2016, n. 7 – si riferisce ad un nesso di derivazione tra la condotta di danneggiamento e la manifestazione che non si esaurisce nella rilevazione di una contiguità logistica fra il luogo di consumazione del reato e quello in cui si svolge la manifestazione, ma che è tale da rendere penalmente rilevanti tutte le condotte di danneggiamento che non si sarebbero verificate se la manifestazione non vi fosse stata. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva ritenuto integrato il reato in relazione a condotte realizzate nel luogo ove si stavano svolgendo i lavori prodromici alla realizzazione di un'opera pubblica contestata, diverso da quello in cui si era sviluppata la manifestazione).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 635 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/01/2016 num. 7 art. 2 com. 1 lett. L
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)