Sez. 3, Ordinanza n. 28402 del 27/10/2025 (Rv. 676757-01)
ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - IN GENERE | Assicurazione pluriennale - Disdetta anteriore all'entrata in vigore dell’art. 5, comma 4, d.l. 7 del 2007 - Opposizione a ingiunzione di pagamento della rata di premio - Proposizione successiva all'entrata in vigore del d.l. n. 7 del 2007 - Rilevanza quale recesso ex art. 5, comma 4, d.l. citato - Conseguenze - Non debenza delle rate contrattuali scadenti in epoca successiva.
ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - IN GENERE
L'opposizione all'ingiunzione di pagamento della rata di premio di un contratto di assicurazione pluriennale, già in corso all'epoca dell'entrata in vigore del d.l. n. 7 del 2007 (conv. con modif. dalla l. n. 40 del 2007), se proposta dopo tale entrata in vigore, con la deduzione della pretesa cessazione del contratto in forza di una disdetta anteriore non consentita dalla normativa precedente (art. 1899 c.c.), va apprezzata come manifestazione di un legittimo recesso dal rapporto contrattuale, efficace dopo sessanta giorni ai sensi dell'art. 5, comma 4, del citato d.l., con conseguente non debenza delle rate contrattuali scadenti successivamente a tale termine.
Cod. Civ. art. 1899, Decreto Legge 31/01/2007 num. 7 art. 5 com. 4, Legge 02/04/2007 num. 40 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)