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Sez. 6, Sentenza n. 3746 del 24/11/1998 Cc. (dep. 07/01/1999) Rv. 213343 - 01

COMPETENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - COMPETENZA PER TERRITORIO - INCOMPETENZA - RILEVABILITÀ | Adozione della decisione con sentenza dopo il decorso del termine di cui all'art. 491 c.p. e dopo il rigetto dell'eccezione da parte del collegio in diversa composizione in sede di atti preliminari - Abnormità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 1998-11-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/213343-01

COMPETENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - COMPETENZA PER TERRITORIO - INCOMPETENZA - RILEVABILITÀ

Non è abnorme la sentenza che dichiari l'incompetenza territoriale del giudice per essere stata adottata la decisione oltre il termine di cui all'art. 491 cod. proc. pen. dopo che la relativa eccezione sia stata già sollevata e disattesa dal collegio in diversa composizione, in sede di atti preliminari al dibattimento. E invero, l'abnormità del provvedimento va esclusa sia perché non determina alcuna stasi processuale (potendo la sentenza essere posta in discussione con l'elevazione del conflitto dal giudice dichiarato competente), sia perché l'eccezione non può ritenersi tardiva in quanto, dopo il mutamento della composizione del collegio giudicante, il procedimento regredisce nella fase degli atti preliminari al dibattimento, sia perché, infine, il limite temporale di cui all'art. 491 cod. proc. pen. riguarderebbe, semmai, la proponibilità della questione ma non il potere del giudice di apprezzare liberamente i presupposti del suo potere decisionale, tra i quali quello della competenza.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 21 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 21 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 491 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 491 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)