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Sez. 1, Sentenza n. 19752 del 28/03/2003 Cc. (dep. 28/04/2003) Rv. 223850 - 01

PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - INDULTO - SINGOLI PROVVEDIMENTI | Applicabilità in presenza di cause di revoca - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-03-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/223850-01

PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - INDULTO - SINGOLI PROVVEDIMENTI

In presenza di una già operante e riconoscibile causa di revoca dell'indulto, è legittima e doverosa la mancata applicazione del beneficio atteso che, altrimenti, il medesimo, una volta applicato, o dovrebbe essere subito dopo revocato, con inutile dispendio di attività giurisdizionale, o non sarebbe più revocabile, con evidente violazione della legge che, quando ne sussistano le condizioni, prevede invece la revoca come obbligatoria.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 174 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 674 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 674 CORTE COST., DPR 16/12/1986 num. 865 art. 11, DPR 22/12/1990 num. 394 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)