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Col quale viene riunito in testo unico la disposizione della legge sulla riforma degli Istituti per la giustizia amministrativa

Testo in vigore al

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
RE D'ITALIA
Visto l'art. 16 della legge 7 marzo 1907, n. 62, sulla riforma degli Istituti per la giustizia amministrativa;
Visto il Nostro decreto di pari data che approva il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato;
Udito il parere del Consiglio di Stato in adunanza generale;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

1. E' approvato il regolamento di procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, annesso al presente decreto, visto, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dallo Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Sant'Anna di Valdieri, addi' 17 agosto 1907.
VITTORIO EMANUELE.
Giolitti.
Visto, Il guardasigilli: Orlando.