Sez. L, Sentenza n. 232 del 12/01/1993 (Rv. 480223 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Controversie - Domanda giudiziale - Rapporto con il ricorso amministrativo | Improcedibilità della domanda per mancato preventivo esperimento della procedura contenziosa - Rilevabilità soltanto nella prima udienza di discussione - Conseguenze.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Controversie - Domanda giudiziale - Rapporto con il ricorso amministrativo
Nelle controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, l'improcedibilità della domanda, per mancato preventivo esperimento della procedura amministrativa contenziosa, è rilevabile solo nella prima udienza di discussione; consegue che ove in tale udienza sia stata omessa la dichiarazione d'improcedibilità, con sospensione del giudizio e con fissazione del termine perentorio per la presentazione del ricorso in sede amministrativa, prevale l'azione giudiziaria, non essendo opponibili decadenze di ordine processuale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 443
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)