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Sez. L, Sentenza n. 232 del 12/01/1993 (Rv. 480223 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Controversie - Domanda giudiziale - Rapporto con il ricorso amministrativo | Improcedibilità della domanda per mancato preventivo esperimento della procedura contenziosa - Rilevabilità soltanto nella prima udienza di discussione - Conseguenze.
Stato
decisa il 1993-01-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/480223-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Controversie - Domanda giudiziale - Rapporto con il ricorso amministrativo

Nelle controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, l'improcedibilità della domanda, per mancato preventivo esperimento della procedura amministrativa contenziosa, è rilevabile solo nella prima udienza di discussione; consegue che ove in tale udienza sia stata omessa la dichiarazione d'improcedibilità, con sospensione del giudizio e con fissazione del termine perentorio per la presentazione del ricorso in sede amministrativa, prevale l'azione giudiziaria, non essendo opponibili decadenze di ordine processuale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 443

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)