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Sez. 3, Sentenza n. 224 del 28/01/1972 (Rv. 356020 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO ESTERNO - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - SINDACABILITA DELLA CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1972-01-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/356020-01

COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO ESTERNO - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - SINDACABILITA DELLA CASSAZIONE - CONDIZIONI.*

L'accertamento in ordine al giudicato che si assume essersi formato in un precedente e diverso processo fra le stesse parti puo formare oggetto di ricorso per Cassazione solo sotto il profilo dell'art 2909 cod civ, e della violazione e falsa applicazione dei principi giuridici in tema di elementi costitutivi della cosa giudicata, ovvero di vizi attinenti alla motivazione, in quanto i poteri attribuiti alla Corte di Cassazione, nel caso di giudicato esterno, sono limitati al Sindacato di legittimita, e non consentono indagini circa il contenuto sostanziale della pronuncia, la cui interpretazione, risolvendosi in un apprezzamento di fatto, e demandata in via esclusiva al giudice del merito. (Conf 2340'70, mass n 348542; 2251'70, mass n 348412).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)