Sez. 3, Sentenza n. 224 del 28/01/1972 (Rv. 356020 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO ESTERNO - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - SINDACABILITA DELLA CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO ESTERNO - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - SINDACABILITA DELLA CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
L'accertamento in ordine al giudicato che si assume essersi formato in un precedente e diverso processo fra le stesse parti puo formare oggetto di ricorso per Cassazione solo sotto il profilo dell'art 2909 cod civ, e della violazione e falsa applicazione dei principi giuridici in tema di elementi costitutivi della cosa giudicata, ovvero di vizi attinenti alla motivazione, in quanto i poteri attribuiti alla Corte di Cassazione, nel caso di giudicato esterno, sono limitati al Sindacato di legittimita, e non consentono indagini circa il contenuto sostanziale della pronuncia, la cui interpretazione, risolvendosi in un apprezzamento di fatto, e demandata in via esclusiva al giudice del merito. (Conf 2340'70, mass n 348542; 2251'70, mass n 348412).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)