DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 2 aprile 1979 relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per animali (79/373/CEE)
Testo in vigore al
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IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 100,
vista la proposta della Commissione1,
visto il parere del Parlamento europeo2,
visto il parere del Comitato economico e sociale3,
considerando che la produzione zootecnica assume una particolare importanza nell'agricoltura della Comunità economica europea e che il raggiungimento di risultati soddisfacenti dipende ampiamente dall'utilizzazione di alimenti per animali idonei e di buona qualità;
considerando che una regolamentazione del settore degli alimenti per animali è un fattore importante per aumentare la produttività dell'agricoltura, considerata l'importanza che possono assumere al riguardo gli alimenti composti;
considerando che, nel disciplinare la commercializzazione degli alimenti composti, occorre provvedere affinchù questi ultimi abbiano effetti positivi sulla produzione zootecnica; che, pertanto, gli alimenti devono sempre essere di qualità sana, leale e mercantile; che inoltre essi non devono presentare alcun pericolo per la salute degli animali o delle persone, nù essere commercializzati in modo tale da indurre in errore;
considerando che è necessario fornire agli utilizzatori un'informazione esatta e significativa sugli alimenti composti messi a sua disposizione; che a tal fine è necessario dichiarare quanto meno il tenore dei componenti analitici che determinano sostanzialmente la qualità dell'alimento;
considerando che, in attesa dell'adozione di disposizioni complementari, appare necessario, in considerazione della prassi esistente in alcuni Stati membri, prevedere - provvisoriamente - la possibilità di esigere a livello nazionale una dichiarazione più completa della composizione degli alimenti, per quanto riguarda i componenti analitici e gli ingredienti utilizzati; che tuttavia tali dichiarazioni possono essere richieste soltanto in quanto siano previste dalla presente direttiva;
considerando che occorre peraltro che tutti i produttori di alimenti per animali abbiano la possibilità di indicare sull'etichetta un certo numero di informazioni utili per gli utilizzatori; che gli Stati membri conservano inoltre il diritto di autorizzare i produttori a fornire indicazioni supplementari;
considerando che, fino all'adozione di disposizioni comunitarie, gli Stati membri conservano la possibilità di esigere che gli alimenti composti, commercializzati nel loro territorio, siano fabbricati a partire da determinate sostanze o non contengano talune sostanze, purchù le regolamentazioni loro applicabili prevedano tali limitazioni al momento dell'adozione della presente direttiva;
considerando che, finchù non saranno stati elaborati metodi comunitari, gli Stati membri non potranno esigere o permettere l'indicazione del valore energetico, a meno che tale dichiarazione non fosse richiesta o ammessa nel loro territorio al momento dell'adozione della presente direttiva;
considerando che, per fornire una garanzia sufficiente agli utilizzatori, occorre che gli alimenti composti siano in linea di principio commercializzati in imballaggi o recipienti chiusi; che sembra peraltro necessario prevedere la possibilità di derogare a tale regola in alcuni casi particolari da definire a livello comunitario;
considerando che gli Stati membri devono fare in modo che gli alimenti composti che sono conformi alle disposizioni della presente direttiva non siano soggetti nella Comunità ad alcuna limitazione alla commercializzazione per quanto riguarda l'etichettatura e l'imballaggio;
considerando che, per assicurare durante la commercializzazione il rispetto delle condizioni fissate per gli alimenti composti, gli Stati membri devono prevedere gli opportuni controlli;
considerando che, per agevolare l'attuazione delle misure previste e apportare le modifiche e aggiunte necessarie, occorre prevedere una procedura per instaurare una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione in seno al comitato permanente degli alimenti per animali, istituito con la decisione 70/372/CEE4;
considerando che la presente direttiva prevede un certo numero di disposizioni nazionali di deroga e che appare quindi necessario prevedere una clausola che permetta di riesaminare alcuni di tali casi entro un certo termine,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Fatto a Lussemburgo, addì 2 aprile 1979. Per il Consiglio Il Presidente J. FRANÇOIS-PONCET