Sez. 5, Sentenza n. 11455 del 06/09/2001 (Rv. 549178 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DISPOSIZIONI PER PARTICOLARI CATEGORIE DI CONTRIBUENTI | Opzione per l'applicazione dell'imposta nel modo normale - Desumibilità da comportamenti concludenti - Ammissibilità.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DISPOSIZIONI PER PARTICOLARI CATEGORIE DI CONTRIBUENTI
In tema di IVA, l'omessa dichiarazione di opzione per l'applicazione dell'imposta nel modo normale, di cui all'art. 31, ultimo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, può essere surrogata da comportamenti concludenti del contribuente, avendo il legislatore previsto con l'art. 1 del d.P.R. 10 novembre 1997, n. 442, - con disposizione applicabile, per disposizione espressa del legislatore, contenuta nell'art. 4 della legge 21 novembre 2000, n. 342, anche ai comportamenti tenuti dal contribuente anteriormente all'entrata in vigore del d.P.R. n. 442 del 97 - che i comportamenti concludenti tenuti dal contribuente o le modalità di tenuta della contabilità costituiscono elementi da cui desumere il regime applicabile in concreto.
Riferimenti normativi: DPR 10/11/1997 num. 442 art. 1, Legge 21/11/2000 num. 342 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)