Sez. 1, Sentenza n. 9050 del 18/04/2014 (Rv. 631119 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE | Revoca ex art. 173 legge fall. - Dichiarazione di fallimento - Richiesta del creditore o del P.M. - Necessità - Improcedibilità della richiesta del creditore in data antecedente alla revoca - Conseguenze.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE
L'art. 173, secondo comma, legge fall., distingue chiaramente tra la fase di revoca dell'ammissione al concordato preventivo e quella, successiva ed eventuale, di dichiarazione del fallimento, che richiede l'impulso del creditore o del P.M. (in sintonia con l'art. 6 legge fall.). Ne consegue che, ove la richiesta del creditore sia stata dichiarata improcedibile in data antecedente al decreto di revoca e tale dichiarazione non sia stata fatta oggetto di reclamo - o, comunque, contestata in via incidentale nel procedimento ex art. 173 legge fall. - non si può dare corso, a seguito della revoca del concordato, alla dichiarazione di fallimento, restando preclusa ogni valutazione sulla correttezza o meno della menzionata pronuncia.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 6 CORTE COST., Legge Falliment. art. 22 CORTE COST., Legge Falliment. art. 173 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)