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Sez. 5 - , Sentenza n. 11648 del 11/05/2017 (Rv. 644108 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE | Fondazioni bancarie - Ritenuta d'acconto sui dividendi da partecipazioni azionarie - Esenzione - Spettanza - Esclusione - Fondamento - Limiti - Riduzione aliquota IRPEG - Condizioni - Svolgimento di attività non imprenditoriale - Previsione statutaria o legale dell'esclusività degli scopi di beneficenza, educazione, studio e ricerca - Sufficienza - Esclusione - Esercizio effettivo in concreto - Necessità - Sussistenza - Compatibilità con la gestione di partecipazioni in imprese (bancarie) - Esclusione - Limiti - Conseguenze - Applicabilità dei benefici nel sistema anteriore al d.lgs. n. 153 del 1999 - Esclusione - Fondamento - Onere della prova - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-05-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/644108-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE

Gli enti di gestione delle partecipazioni bancarie, quali risultanti dal conferimento delle aziende di credito in apposite società per azioni e gravati dall'obbligo di detenzione e conservazione della maggioranza del relativo capitale ai sensi della l. n. 218 del 1990 ed in base all'art. 12 del d.lgs. n. 356 del 1990, a causa del particolare vincolo genetico che le univa alle aziende scorporate, non possono essere assimilati alle persone giuridiche di cui all'art. 10-bis della l. n. 1745 del 1962 (che perseguono esclusivamente scopi di beneficenza, educazione, istruzione, studio e ricerca scientifica), ai fini della esenzione dal versamento della ritenuta d'acconto sugli utili, nè agli enti ed istituti di interesse generale aventi scopi esclusivamente culturali, di cui all'art. 6 del d.P.R. n. 601 del 1973, ai fini del riconoscimento della riduzione a metà dell'aliquota sull'IRPEG; la predetta disciplina agevolativa non trova applicazione quanto agli enti considerati, nè in via analogica, trattandosi di disposizioni eccezionali, nè in via estensiva, poichè la sua "ratio" va ricercata nella esclusività e tipicità del fine sociale previsto per ciascun ente, individuato in maniera tassativa quale già esistente al momento dell'entrata in vigore delle predette norme. La successiva disciplina di riforma del sistema creditizio, nell'attribuire a tali enti, ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. n. 153 del 1999 ed ove si siano adeguati alle nuove prescrizioni, la qualifica di fondazioni con personalità giuridica di diritto privato, così estendendo ad essi il regime tributario proprio degli enti non commerciali, ex art. 87, comma 1, lettera c), del T.U.I.R., non ha assunto valenza interpretativa, e quindi efficacia retroattiva, avendo essa previsto adempimenti collegati all'attuazione della riforma stessa, senza influenza sui periodi precedenti. Ne consegue l'esistenza di una presunzione di esercizio di impresa bancaria in capo ai soggetti che, in relazione all'entità della partecipazione al capitale sociale, sono in grado di influire sull'attività dell'ente creditizio e, dall'altro, la possibile fruizione dei predetti benefici, per gli enti considerati, solo a seguito della dimostrazione, di cui sono onerati secondo il comune regime della prova ex art. 2697 c.c., di aver in concreto svolto un'attività, per l'anno d'imposta rilevante, del tutto differente da quella prevista dal legislatore, dunque un'attività di prevalente o esclusiva promozione sociale e culturale anzichè quella di controllo e governo delle partecipazioni bancarie e sempre che il relativo tema sia stato introdotto nel giudizio secondo le regole proprie del processo tributario, ovverosia mediante la proposizione di specifiche questioni nel ricorso introduttivo, non incombendo all'Amministrazione finanziaria l'onere di sollevare in proposito precise contestazioni. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata sull'assunto che la fondazione ricorrente, tenuta per statuto ad assegnare almeno il 50% dei proventi derivanti dalla partecipazione ad una banca ad una apposita riserva destinata a finanziare gli aumenti di capitale della banca medesima, non aveva provato lo svolgimento in via prevalente di attività "no profit").

Riferimenti normativi: Legge 29/12/1962 num. 1745 art. 10 bis, DPR 29/09/1973 num. 601 art. 6 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 87, Decreto Legisl. 20/11/1990 num. 356 art. 12, Decreto Legisl. 17/05/1999 num. 153 art. 2, Decreto Legisl. 17/05/1999 num. 153 art. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)