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Sez. 5, Sentenza n. 5365 del 25/11/1997 Cc. (dep. 03/02/1998) Rv. 210230 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE | Confisca di beni - Necessità di verifica sul momento in cui tali beni sono entrati nel patrimonio - Deve essere un momento successivo o contestuale all'inserimento nel sodalizio criminoso.
Stato
decisa il 1997-11-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/210230-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE

Per poter disporre la confisca in un procedimento di prevenzione, non è sufficiente la sussistenza di indizi di carattere personale sull'appartenenza del soggetto ad una associazione di tipo mafioso, implicante una latente e permanente pericolosità sociale, ma occorre che vi sia correlazione temporale fra tale pericolosità e l'acquisto dei beni e cioè occorre verificare se i beni da confiscare siano entrati nella disponibilità del proposto, non già anteriormente, ma successivamente o almeno contestualmente al suo inserimento nel sodalizio criminoso. (Fattispecie in tema di applicazione della confisca degli immobili ex art. 2 ter legge 31 maggio 1965, n.575).

Riferimenti normativi: Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 ter CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)