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Sez. 1, Sentenza n. 13496 del 08/06/2007 (Rv. 597949 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITÀ | Sentenza del giudice di pace - Condanna della Comunità montana al pagamento di indennità - Violazione dei principi informatori della materia - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-06-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/597949-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITÀ

La sentenza del giudice di pace, resa in controversia da decidere secondo equità, che abbia condannato la Comunità montana al pagamento dell'indennità compensativa per l'anno 1991, sulla base di una ritenuta delega amministrativa intersoggettiva da parte della Regione, viola il principio informatore della materia costituito dalla esclusiva attribuzione alla legge reg., e non mai a mero atto di delega amministrativa, del potere di assumere obbligazioni verso i cittadini (nella specie la S.C. ha cassato la sentenza e, decidendo nel merito, respinto la domanda proposta contro la Comunità montana, rilevando che la legge reg. Puglia n. 15/1978 attribuisce alla C.M. funzioni di istruttoria, liquidazione e pagamento della indennità, previo accredito da parte della Regione e con obbligo di "contemplatio domini" e che unico obbligato alla prestazione era la medesima Regione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)