Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 456 del 1988
Massime (1)
Massima n. 9028
- Circolazione stradale
- Investimento che abbia causato lesioni personali gravi
- Sanzione
- Sospensione o revoca della patente
- Determinazione
- Criteri
- Grado di colpa dell'imputato e violazione di norme sulla circolazione stradale
- Mancata valutazione
- Manifesta infondatezza della questione.
Leggi la massima
Nel reato di lesioni personali gravi causate da incidente automobilistico - dato l'ampio margine tra il minimo e il massimo della sanzione atipica (sospensione della patente da sei mesi a tre anni e revoca nei casi di particolare gravità) - il giudice ha ogni possibilità di adeguare la misura della sanzione alle particolarità delle concrete fattispecie, di modo che la discrezionalità del legislatore non trasmoda in irragionevolezza. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 91, d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.). - cfr. S.n. 171/1986.
Norme impugnate
- art. 91 d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393
Parametri
- art. 3 Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell' art. 91 d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (T.U. delle norme sulla circolazione stradale) promosso con ordinanza emessa il 23 febbraio 1984 dal Pretore di Firenze, iscritta al n. 519 del registro ordinanze 1984, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 266 dell'anno 1984;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice relatore Renato Dell'Andro;
punto 1
Ritenuto che il Pretore di Firenze, con ordinanza emessa il 23 febbraio 1984, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 91 d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (T.U. delle norme sulla circolazione stradale) - nella parte in cui prevede che l'autorità giudiziaria disponga, in caso di condanna per investimento che abbia cagionato lesioni personali gravi alla parte offesa, la sospensione della patente di guida da sei mesi a tre anni, qualsiasi sia stato il grado di colpa dell'imputato nel sinistro ed indipendentemente dal fatto che siano state o meno violate specifiche norme sulla circolazione stradale - sotto il profilo che sarebbe irrazionalmente sancita la stessa pena accessoria sia a carico di colui che abbia cagionato l'investimento per propria colpa esclusiva e con violazione di norme sulla circolazione stradale sia a carico di chi abbia concorso in misura lievissima e per semplice negligenza a cagionare l'investimento, tanto più che, a causa della procedibilità a querela del reato di lesioni gravi e dell'esistente sistema assicurativo per i danni da sinistri stradali, l'applicazione della pena accessoria viene di fatto a dipendere dalla disponibilità dell'assicurazione a pagare il danno alla parte offesa nonché dalle richieste della parte offesa stessa;
punto 2
Considerato che, dato l'ampio margine tra il minimo e il massimo della sanzione atipica (sospensione della patente da sei mesi a tre anni e revoca nei casi di particolare gravità) previsto dalla disposizione impugnata, il giudice ha ogni possibilità di adeguare la misura della sanzione alle particolarità delle concrete fattispecie, di modo che la discrezionalità del legislatore non trasmoda in irragionevolezza (cfr., ad es., sent. n. 171 del 1986);
che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente infondata;
punto 3
Visti gli art. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 91 d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (T.U. delle norme sulla circolazione stradale) sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore di Firenze con ordinanza del 23 febbraio 1984.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: DELL'ANDRO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 14 aprile 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze